di Annamaria Villafrate - Farà piacere a quanti pagano regolarmente la tassa automobilistica, sapere che la Corte Costituzionale pone limiti precisi alle Regioni in materia di tributi. Nella sentenza n. 122/2019 (sotto allegata) infatti la Consulta precisa che, se le Regioni possono prevedere, in relazione al bollo auto, esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste con legge dello Stato, non possono invece fare il contrario, ovvero aggravare ancora di più la pressione fiscale a carico del contribuente.
La vicenda processuale
La Commissione tributaria provinciale di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 2, della legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 21 dicembre 2012, in materia di tributi regionali per contrasto con gli artt. 117, co. 4, e 119, co. 2, della Costituzione. La disposizione oggetto di censura prevede che dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli destinati ad uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico e iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
La questione d'incostituzionalità viene sollevata perché in corso di causa la Commissione ha dovuto risolvere la seguente controversia:
- da una parte un contribuente a cui è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica per il 2013, che non ritiene dovuta, perché a suo giudizio il mezzo gode dell'esenzione prevista dall'art. 63, co. 2, della legge n. 342 del 21 novembre 2000;
- dall'altra invece la Regione Emilia Romagna che ritiene il tributo dovuto perché il mezzo del contribuente non è iscritto in uno dei registri previsti per i mezzi di interesse storico.
Il giudice remittente evidenzia come "la materia in oggetto era regolata, ratione temporis, dall'art. 63 della legge n. 342 del 2000, il quale stabiliva, al comma 2, che l'esenzione dal pagamento della tassa, prevista dal comma l per i veicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, - è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni -, e, al comma 3, che tali veicoli fossero individuati - con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI -.Secondo il medesimo rimettente, la legge regionale, nella vigenza di tale norma statale, non poteva dettare una disciplina che, in palese obliterazione della norma statale e del beneficio da essa testualmente previsto in favore di tali categorie di veicoli restringesse il campo di fruibilità dell'esenzione, prevedendo che non lo fossero i veicoli ultraventennali privi dell'iscrizione in uno dei registri tenuti dagli enti riconosciuti."
Bollo auto: le Regioni possono prevedere esenzioni ulteriori
La Corte Costituzionale con sentenza n. 122/2019 accoglie il ricorso e dichiara l'incostituzionalità "dell'art 7 della comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, - classificati di interesse storico o collezionistico - , subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli - di particolare interesse storico e collezionistico - di cui all'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all'iscrizione in uno dei registri" previsti dal Codice della Strada.
L'art. 7, comma 2, della denunciata l. reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nel subordinare l'esenzione fiscale dei veicoli di interesse storico o collezionistico anche all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 cod. strada, implicitamente richiede la stessa iscrizione anche per l'esenzione dei veicoli rientranti di particolare interesse storico e collezionistico di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000. Iscrizione che invece la legge statale non richiede ai fini dell'esenzione. La legge regionale violerebbe quindi l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché andrebbe a ledere la competenza esclusiva dello Stato in materia di Tributi; e l'art. 119 co. 2 Cost., perché non rispetterebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Le tasse automobilistiche regionali, come precisa la Corte, sono sottoposte infatti al "principio contenuto nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011: esse si riferiscono a tributi propri che non possono dirsi "autonomi", in quanto istituiti con legge statale, ma che neanche possono dirsi puramente "derivati", poiché rispetto a questi ultimi si individua un più ampio margine di manovrabilità, vincolato solo in termini unidirezionali."
In sostanza quindi alle Regioni è consentito disporre modifiche ai tributi statali purché più favorevoli al contribuente, attraverso la previsione di esenzioni ulteriori, al contrario, non è loro permesso aggravare la pressione fiscale prevista dalla legge dello Stato.
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