di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 22101 depositata il 21 maggio 2019 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione si è soffermata sulla problematica della ripetibilità o meno degli accertamenti tecnici tesi a valutare la sussistenza di responsabilità medica ed eseguiti su un paziente in vita.
- L'irripetibilità è la regola
- Responsabilità medica: cosa verifica l'accertamento tecnico
- Quando l'accertamento è irripetibile
L'irripetibilità è la regola
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Per i giudici, la regola è quella del carattere irripetibile dell'accertamento svolto sul paziente in vita, posto che i procedimenti a carico dell'esercente la professione sanitaria "involgono la preliminare selezione delle linee guida ovvero delle buone pratiche … che assurgono a parametro di valutazione dell'operato del medico".
L'irripetibilità, infatti, favorisce l'apertura tempestiva del contraddittorio in tutti i casi in cui l'accertamento che è demandato al consulente abbia ad oggetto la verifica di parti del corpo che sono soggette a modificazione.
Responsabilità medica: cosa verifica l'accertamento tecnico
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Sul punto, per i giudici, non può non tenersi conto del fatto che la verifica affidata al consulente nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica "condiziona la stessa selezione delle raccomandazioni cliniche di riferimento, ritenute pertinenti rispetto al quadro clinico del paziente, che verranno poste alla base delle successive valutazioni abduttive sull'operato del medico, rimesse al giudice penale".
Quando l'accertamento è irripetibile
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Se quindi l'irripetibilità è la regola, che va seguita nei casi dubbi, va comunque dato atto che sussiste un'eccezione, che si configura laddove l'eventuale ripetizione dell'accertamento non comprometta il diritto di difesa.
Si legge in sentenza, infatti, che "il carattere ripetibile dell'accertamento su paziente in vita, che consente di procedere inaudita altera parte, ex art. 359 cod. proc. pen., sussiste solo se la natura delle lesioni che si assumono arrecate al paziente consenta la ripetizione dell'accertamento, anche in epoca successiva, in assenza di alcun pregiudizio per l'esercizio delle garanzie difensive che vengono in rilievo".
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 22101/2019