di Annamaria Villafrate - La Cassazione nell'ordinanza n. 13902/2019 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso, condividendo le conclusioni a cui è giunta la sentenza oggetto d' impugnazione. Per la Corte d'Appello infatti sono diversi i fattori che le hanno fatto ritenere di non dover riconoscere l'assegno di mantenimento alla ex moglie. La giovane età della donna, lo svolgimento di un'attività lavorativa, la breve durata del matrimonio e l'assenza di prove in relazione al tenore di vita goduto in costanza dello stesso fanno ritenere che alla stessa non spetti l'assegno di mantenimento.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure che ha pronunciato la separazione di due coniugi, dichiara non dovuto l'assegno di mantenimento. La ex moglie soccombente ricorre in Cassazione lamentando, tra l'altro:
- la mancata valutazione, da parte della Corte d'Appello, del materiale probatorio offerto;
- la violazione dell'art 156 c.c. visto che la corte, nel valutare il suo diritto all'assegno di mantenimento, non ha considerato la sua effettiva capacità reddituale, la durata tutt'altro che breve del matrimonio e la grande disparità di reddito tra coniugi;
- l'omissione di fatti decisivi, considerato che il giudice non ha esaminato le contestazioni sollevate da parte ricorrente in giudizio.
L'ex moglie è giovane e lavora? Non le spetta l'assegno di mantenimento
La Cassazione con l'ordinanza n. 13902/2019 dichiara inammissibile il ricorso, perché teso a riproporre un nuovo giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità. A giudizio degli Ermellini inoltre la motivazione della sentenza d'Appello risulta essere "puntuale, coerente e perfettamente idonea a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico che ne costituisce fondamento …. che, infatti, la corte di merito, nel negare al coniuge l'assegno di mantenimento, ha tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito dell'odierna ricorrente (la quale verosimilmente svolge attività lavorativa ed è di giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando indimostrato il suo carattere elevato), nonché dalla oggettivamente breve durata della coabitazione...".
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