Dott.ssa Rosa Valenti - Nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, in una recentissima sentenza (n. 16557/2019) la Corte di Cassazione ha affermato che il magistrato di sorveglianza non può concedere colloqui in videoconferenza con i familiari per il detenuto sottoposto al regime del carcere duro previsto dall'art. 41-bis.
È compito del legislatore, infatti, in virtù delle nuove tecnologie prevedere o meno questa opportunità, dopo aver analizzato che non ci siano i rischi per la sicurezza interna.
La vicenda
Ad affermarlo è la Suprema Corte che ha accolto il ricorso del ministero della Giustizia contro l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva dato il via libera alla richiesta di un colloquio visivo con il fratello, anche lui carcerato, di un detenuto in regime di carcere duro. Il Tribunale di sorveglianza si era espresso positivamente in quanto si trattava di un banale video-collegamento tramite Skype, ma la Corte ha ritenuto che tale tipo di mezzo non si attaglia al regime carcerario e ancora meno al regime speciale ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
La videoconferenza tra fratelli detenuti, nel caso in esame, di un uomo sottoposto al regime carcerario ex art. 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che aveva chiesto e ottenuto dal magistrato di sorveglianza di poter intrattenere dei colloqui con il fratello, parimenti detenuto, tramite videoconferenza (lo si definirà nel processo 'una specie di Skype adattato') non si adatta al regime carcerario sia ordinario che al cosiddetto carcere duro.
L'articolo 41-bis
L'articolo 41 bis, al comma 2-quater, lettera b) oltre a prevedere il diritto del detenuto ad avere colloqui con i familiari o conviventi, nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, prevede un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati.
In definitiva, si tratta di un ambito interamente regolamentato dalla legge che non contempla - nè per i detenuti in regime ordinario, nè per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - videoconferenze o video colloqui e nemmeno permette di costruire "colloqui visivi sui generis" - per usare l'espressione presente nell'ordinanza impugnata - poichè la legge delimita con precisione il concetto di "colloquio", così come quello di "corrispondenza telefonica".
Alla luce di questa sentenza risulta chiaro che in assenza di chiare e puntuali modifiche all'ordinamento penitenziario, i detenuti - siano essi in regime carcerario ordinario ovvero ex art. 41-bis - non possono svolgere colloqui con i propri familiari tramite videoconferenza.
Dott.ssa Rosa Valenti
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