di Lucia Izzo - Rischia una condanna per "evasione" dagli arresti domiciliari colui che viene beccato in un'altra abitazione che non sia la propria, anche se si tratta di una casa "a pochi passi" dalla propria.
Con la sentenza n. 23125/2019 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di uomo, confermando la condanna nei suoi confronti per "evasione dagli arresti domiciliari".
La vicenda
In Cassazione, l'imputato contesta la decisione ed evidenzia che si trovava a casa del vicino: in sostanza, la difesa contesta la condotta addebitata stante la "ridotta distanza tra l'abitazione al cui interno era stato trovato l'imputato rispetto alla diversa abitazione presso la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari".
Ancora, la decisione di condanna viene criticata sia sotto il profilo del dolo, in quanto sarebbe mancata la volontà del prevenuto di violare gli obblighi impostigli, sia sotto il profilo della determinazione della pena, ritenuta eccessiva in quanto l'imputato aveva avuto un comportamento collaborativo ammettendo da subito l'addebito.
Ai domiciliari e beccato a casa del vicino: condannato per evasione
Il provvedimento di condanna, invece, viene ritenuto dalla Cassazione accuratamente motivato e non scalfito dalle "generiche" doglianze sollevate dal ricorrente le quali, secondo gli Ermellini, non si confrontano con le argomentazioni puntuali dell'ordinanza impugnata.
Questa, respingendo l'appello dell'uomo a sua volta, aveva evidenziato l'assenza di specificazione degli elementi a supporto dell'invocata esclusione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, a fronte di una ricostruzione pacifica del fatto che non è stata censurata, trattandosi di una evasione dagli arresti domiciliari riscontrata dal fatto che l'imputato è stato trovato in una abitazione diversa da quella in cui doveva eseguire la misura.
In particolare, il riferimento alla distanza di "pochi passi" della diversa abitazione in cui l'imputato è stato trovato, nonché l'ulteriore riferimento al carattere colposo della violazione della misura degli arresti domiciliari, si ritiene essere stato ribadito in modo del tutto irragionevole in sede di legittimità, risolvendosi di fatto in una nuova richiesta ingiustificata di rivalutazione del merito del fondamento della responsabilità.
Con riguardo, poi, al profilo sanzionatorio, dove l'onere di specificità potrebbe essere inteso in modo meno rigoroso, il ricorso non specifica, se la motivazione del giudice di primo grado avesse omesso di valutare o valutato in modo errato "il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato che ha ammesso l'addebito", pertanto non si può che rilevarne la genericità anche sotto il profilo della stessa articolazione del motivo del ricorso per cassazione.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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