di Lucia Izzo - Il pedone, vittima del sinistro stradale, rischia di essere ritenuto in parte responsabile del sinistro se attraversa fuori dalle strisce pedonali e in maniera imprudente, senza prestare attenzione all'eventuale sopraggiungere di veicoli.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 23251/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un guidatore, condannato dalla Corte d'Appello per omicidio colposo avendo travolto con la sua vettura un pedone poi deceduto in ospedale.
La vicenda
Il giudice a quo, tuttavia, riteneva che la vittima fosse in parte responsabile (nella misura di 1/5) nella causazione del sinistro, poiché aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, distanti alcuni metri.
Quest'ultimo punto viene contestato in sede di legittimità dalle parti civili costituite che ritengono "impreciso e fuorviante" il generico riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza a un attraversamento avvenuto "fuori dalle strisce pedonali", in quanto in realtà il sinistro era avvenuto in prossimità e dopo le stesse. Non emergerebbe dalla planimetria redatta dalla Polizia locale intervenuta, secondo i ricorrenti, il dato di 6,6 metri di distanza tra il punto d'urto e la fine delle strisce pedonali.
Corresponsabile del sinistro il pedone imprudente fuori dalle strisce
Tuttavia, la Suprema Corte ritiene infondato il motivo con cui le parti civili deducono un presunto vizio di travisamento della prova. In primis, i giudici rammentano che l'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (cfr. SS.UU. n. 24/1999)
Nella sua motivazione, la Corte d'Appello ha ritenuto "pacifico" che la vittima aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che, come desunto dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco, prima di essere investita non aveva prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava a impegnare.
I giudici di merito, con una motivazione ritenuta puntuale, coerente e priva di discrasie concettuali, hanno rammentato che anche il comportamento dei pedoni deve considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione dell'art. 190 del Codice della Strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada.
La condotta del pedone, sotto questo profilo, considerate l'ora serale e la densità del traffico, si è quindi appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto con una pronuncia pienamente idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, la Corte d'Appello ha ritenuto la dinamica del sinistro "assolutamente chiara", così come la conseguente responsabilità della vittima nella causazione dello stesso incidente.
Scarica pdf Cass., IV pen., sent. n. 23251/2019