Guida alla rendita vitalizia, dalla disciplina del codice civile, alle assicurazioni vita, fino ad arrivare ai casi particolari delle rendite vitalizie Inail e Inps

di Annamaria Villafrate - La rendita vitalizia consiste nell'erogazione di una somma di denaro a rate periodiche al fine di soddisfare un bisogno durevole del creditore (per tutta la durata della sua vita o di uno o più beneficiari terzi), a fronte della cessione di un bene o di un capitale. Questo per quanto riguarda la rendita vitalizia disciplinata dal codice civile. Questo modello contrattuale infatti è utilizzato anche in ambito assicurativo per la stipula delle polizze vita che possono essere immediate o differite. Meritano un cenno particolare anche le rendite vitalizie Inail e Inps. La prima riconosciuta a fronte di un infortunio o di una malattia professionale da cui derivi un'invalidità superiore al 16%, la seconda invece prevista per recuperare, nonostante la decorrenza dei termini di prescrizione, vuoti contributivi Inps mai versati.

Indice:

La rendita vitalizia nel codice civile

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Il codice civile dedica alla rendita vitalizia gli articoli 1872-1881. Trattasi di un negozio avente ad oggetto una prestazione che consiste nella somministrazione periodica di una determinata somma di denaro o cose fungibili, per soddisfare un bisogno durevole nel tempo. Ora, poiché la rendita è vitalizia, ovvero legata alla permanenza in vita del creditore, essa rientra tra i contratti aleatori.

Costituzione

L'art. 1872 dispone in primis che essa può essere costituita a titolo oneroso mediante la vendita

di un bene mobile o immobile o attraverso la cessione di un capitale. La forma contrattuale della rendita vitalizia deve avvenire, come disposto dal punto 10 dell'art 1350, tramite scrittura privata o atto pubblico. Nel caso in cui, invece, si decidesse di costituire una rendita per testamento o donazione, occorre fare riferimento alla disciplina contemplata per questi due istituti.

L'art. 1874 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia anche a favore di più persone. In questo caso, la parte spettante al beneficiario premorto va ad accrescere quanto spettante agli altri beneficiari in vita, a meno che non sia stato disposto diversamente.

Infine ai sensi dell'art. 1875, la rendita può essere costituita anche in favore di un terzo. In questo caso però, anche se rappresenta un atto di liberalità, non richiede la forma della donazione.

Durata

L'aleatorietà del contratto, come anticipato, è legata al fatto che la durata del contratto è incerta in quanto condizionata da quella della vita del beneficiario. L'art. 1873 tuttavia prevede anche la possibilità che la durata del negozio sia condizionata da quella della vita di un'altra persona o di più persone diverse dal beneficiario della stessa. In questo caso, trattandosi di una rendita congiuntiva, a cui si applica la disciplina delle obbligazioni solidali, essa si estinguerà alla morte del soggetto più longevo.

Attenzione però, perché trattandosi di un contratto aleatorio, la sopravvivenza del creditore o della persona a cui viene legata la durata, deve essere incerta. Non è possibile infatti costituire una rendita vitalizia in favore di un soggetto affetto da una patologia grave, con un elevato rischio di morte imminente.

Modalità di pagamento

La rendita vitalizia, essendo legata, come già detto, alla vita del beneficiario, viene corrisposta in proporziona ai giorni di vita vissuti da costui. Le parti però possono convenire anche il pagamento a rate anticipate. In questo caso esse si acquistano dal giorno della scadenza.

Nullità

Il fatto che la rendita vitalizia dipenda e abbia un senso solo se la sopravvivenza della persona in favore della quale è costituita è incerta, porta a comprendere il significato della previsione dell'art. 1876. Esso infatti prevede che il negozio è nullo "se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere."

Risoluzione

Alla risoluzione della rendita vitalizia è dedicato l'art. 1877 c.c. che avviene nel momento in cui il creditore non ottiene le garanzie reali o personali richieste al promittente o costui, una volta concesse, le diminuisce, a discapito così della tutela creditoria.

Non è invece possibile chiedere la risoluzione, così come precisato dall'articolo successivo, in caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute. In quest'ultimo caso il creditore beneficiario della rendita, anche se coincide con lo stipulante, può solo far sequestrare i beni del debitore fino alla concorrenza di un valore sufficiente a soddisfare il pagamento della stessa.

Divieto di riscatto

Una volta assunto l'impegno di costituire una rendita vitalizia, il debitore, come previsto dall'art. 1879 cc, non può (salvo patto contrario) anche se la prestazione è diventata onerosa, liberarsi del pagamento delle rate, offrendo il rimborso del capitale. Questo anche se dovesse rinunciare a quanto già pagato. Per evitare che tale obbligazione diventi troppo onerosa per il debitore è tuttavia possibile inserire all'interno del contratto una clausola che agganci la rendita alla variazione del potere di acquisto del denaro.

Sequestro o pignoramento della rendita: limiti

L'art. 1881 c.c prevede infine che se la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia pignorabile né sequestrabile "entro i limiti del bisogno alimentare del creditore."

Rinuncia alla rendita vitalizia

Nel momento in cui un il beneficiario della rendita vitalizia ha intenzione di rinunciare al suo diritto di credito è sempre conveniente farlo nel rispetto delle stesse forme previste per la sua costituzione, ovvero con scrittura privata o atto pubblico, anche ai fini della registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Rendita vitalizia e perpetua

Per completezza espositiva occorre precisare che il codice civile contempla, accanto all'istituto della rendita vitalizia, quello della rendita perpetua, così definito perché la durata del negozio non è legata a quella di vita del beneficiario, ma il debito, a fronte del trasferimento di un immobile (rendita fondiaria) o di un capitale (rendita semplice), da parte del debitore è perpetuo. In realtà le parti, in questo caso, possono convenire che essa sia redimibile per volontà del debitore, non prima comunque di dieci anni.

Rendita vitalizia immediata e differita: assicurazioni vita

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Il modello della rendita vitalizia, per come concepito, viene ampiamente utilizzato in ambito assicurativo soprattutto per quanto riguarda le polizze vita. La polizza assicurativa infatti per sua natura prevede la costituzione di una rendita vitalizia a titolo oneroso in cui l'assicurato si impegna a versare all'assicurazione delle somme periodiche e in cambio la compagnia a garantirgli un capitale o una rendita appunto, se costui, alla scadenza contrattuale, è ancora in vita.

In questo caso la rendita vitalizia, che è giocoforza a titolo oneroso, può essere differita o immediata. E' immediata nel momento in cui pagando un solo premio si ha diritto immediatamente a una rendita vitalizia che viene rivalutata annualmente, mentre nel secondo essa sarà percepibile una volta scaduto il contratto o giunta la scadenza del periodo di differimento.

Rendita vitalizia Inps

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La rendita vitalizia Inps è un istituto che consente ai lavoratori dipendenti che hanno dei "vuoti" contributivi, che non possono più essere colmati perché prescritti, di chiederne il riscatto.

La costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta se nel frattempo il soggetto ha iniziato a percepire la pensione, se l'omissione relativa al versamento dei contributi è solo parziale e anche se il richiedente non è mai stato iscritto all'Inps. Non solo riscattabili però quei periodi per i quali la legge non prevedeva l'obbligo assicurativo.

Per chiedere la costituzione della rendita vitalizia è necessario che alla domanda sia allegata la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, per questo deve essere stata redatta comunque prima della presentazione della domanda. Essa inoltre deve essere in grado di provare la durata del rapporto, la qualifica ricoperta dal dipendente e la misura della retribuzione percepita. La recente circolare n. 78 del 19 maggio 2019 ha fornito importanti chiarimenti di dettaglio relativi alla domanda di costituzione della rendita vitalizia Inps.

Rendita vitalizia Inail

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Trattasi di una rendita vitalizia del tutto peculiare prevista per i lavoratori che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia di tipo professionali se al dipendente, a causa del primo o del secondo evento, sia stata riconosciuta un'invalidità Inail superiore al 16%, partendo da punto base che decresce all'aumentare dell'età del lavoratore. Essa è identificabile come un indennizzo che viene riconosciuto al lavoratore che abbia riportato danni alla propria integrità psicofisica e danni di natura patrimoniale. Importi ai quali la legge, in determinati casi, somma quote integrative in favore di coniuge e figli.

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