Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dal codice civile, art. 36 e ss., da leggi speciali e dal Dlgs n. 117/2017 che ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Associazioni non riconosciute: cosa sono

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Le associazioni non riconosciute sono un complesso organizzato formato da soggetti e da beni volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo. Nel caso in cui l'associazione produca degli utili, questi ultimi non possono essere ripartiti tra gli associati, ma devono nuovamente essere reinvestiti. Benché esse non godano di riconoscimento, sono riconosciute dall'ordinamento giuridico come persone giuridiche e possono stare in giudizio nella persona a cui è conferita la presidenza o la direzione.

Del resto, si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso: basta pensare ai partiti politici e ai sindacati, solo per citare le maggiori associazioni non riconosciute.

Associazioni riconosciute e non riconosciute: differenza

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L'elemento che contraddistingue le associazioni non riconosciute da quelle riconosciute è l'assenza di riconoscimento, che comporta l'assenza dell'autonomia patrimoniale perfetta, con possibilità da parte dei creditori di aggredire il patrimonio degli associati.

Normativa di riferimento

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Le associazioni non riconosciute ricevono riconoscimento e tutela dalla Costituzione, dal Codice civile, dalla normativa del Terzo settore e dalle leggi speciali.

Il diritto costituzionale di associazione

Le associazioni non riconosciute concretizzano nella realtà il diritto di associazione sancito e riconosciuto dall'art. 18 della Costituzione.

Associazioni non riconosciute: codice civile

Per quanto riguarda invece l'ordinamento, l'amministrazione, il fondo comune, le obbligazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione, è il codice civile ad occuparsene agli articoli 36, 37, 38 e 42 bis.

Riforma terzo settore e associazioni non riconosciute

Merita altresì un cenno il dlgs n. 117/2017, che tra le altre cose ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cui si iscrivono anche le associazioni non riconosciute che si costituiscono per perseguire "senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi."

Lasciando da parte per il momento la normativa relativa alle associazioni non riconosciute del terzo settore, concentriamo l'attenzione in questa sede sulla disciplina generale contenuta nel codice civile.

Associazioni non riconosciute e comitati

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Prima di addentrarci nella disciplina civilistica occorre però precisare che la disciplina delle associazioni non riconosciute, contenuta nel capo III del titolo II del primo libro del Codice civile, è in parte comune a quella dei comitati di soccorso, beneficienza e promotori di opere pubbliche, monumento, esposizioni, mostre, festeggiamenti e similari, come previsto dall'art. 39 c.c., fatta salva la disciplina contenuta nelle legge speciali.

Fondo comune delle associazioni non riconosciute

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Tornando alle associazioni non riconosciute, le risorse per perseguirne gli scopi sono rappresentate dal Fondo comune, disciplinato dall'art. 37 c.c, il quale afferma che i contributi degli associati ed i beni acquistati mediante l'utilizzo di questi contributi vanno a costituire il fondo comune dell'associazione.

Il fondo comune viene qualificato come un patrimonio autonomo, distinto da quello dei singoli associati. Nell'ipotesi in cui vi siano dei creditori ad essere aggredito sarà solo il fondo comune.

Nella giurisprudenza consolidata si dice però che le associazioni non riconosciute hanno un regime di autonomia patrimoniale imperfetta. I singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comunee e nemmeno pretendere la quota in caso di recesso.

Obbligazioni e responsabilità solidale

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Per quanto riguarda le obbligazioni che vengono assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i soggetti terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

L'art. 38 c.c. parla del tema delle obbligazioni degli associati. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per nome e per conto dell'associazione, le quali devono pagare i debiti.

La responsabilità solidale e personale degli associati che in concreto pongono in essere attività negoziali per conto dell'associazione, rappresenta una conseguenza della mancanza di riconoscimento (dell'associazione).

La responsabilità solidale è però una garanzia per i terzi (creditori).

Recesso dei soci e modalità

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Il recesso degli associati segue le stesse regole previste per le associazioni riconosciute, la cui disciplina è contenuta nell'art. 24 del codice civile.

Al primo comma del suddetto articolo si sancisce che la qualità di socio non può essere trasmessa agli eredi, salvo una piccola eccezione qualora la trasmissione sia consentita perché trascritta all'interno dell'atto costitutivo o dallo statuto.

Rientra nella facoltà dell'associato il potere di poter recedere in ogni momento, ovviamente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta agli amministratori. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il socio che manifesta l'intenzione di voler recedere dall'associazione deve presentate formale richiesta nell'arco temporale di tre mesi.

Per quanto riguarda invece, l'esclusione di un socio, essa non può essere deliberata mediate assemblea, ma solo se sussistano gravi motivi. L'associato che vede avviata nei propri confronti una proceduta di espulsione può adire all'autorità giudiziaria.

Giurisprudenza Cassazione associazioni non riconosciute

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La Cassazione si è occupata più volte della realtà delle associazioni non riconosciute. Ecco una serie di massime:

Cassazione n. 34523/2022

Le associazioni non riconosciute, ancorché sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle degli associati, e sono perciò dotate di autonoma legittimazione sostanziale e processuale: ne consegue che tali associazioni sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie.

Cassazione n. 36470/2022

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioè abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; ...), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (...); fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.

Cassazione n. 35710/2022

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta, invece, l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992). Tuttavia, la permanenza in vita dell'associazione fino alla definizione integrale dei rapporti pendenti si realizza solo nel caso in cui sia stato deliberato lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. Viceversa, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall'art. 27 c.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015). In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione.

Per approfondimenti vai alla guida Le associazioni


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