Per la Cassazione, l'istanza di legittimo impedimento via PEC non è irricevibile o inammissibile, ma ricade sull'avvocato il rischio che il giudice non ne abbia preso tempestivamente conoscenza

di Lucia Izzo - La scelta della Posta Elettronica Certificata da parte dell'avvocato per comunicare l'impedimento a comparire in udienza non rende l'istanza irricevibile o inammissibile, ma il giudice sarà tenuta a valutarla solo qualora ne abbia preso conoscenza.


In sostanza, la scelta di tale meccanismo di trasmissione è a rischio e pericolo del legale: qualora la comunicazione non giunga tempestivamente all'attenzione del giudice procedente, deve ritenersi correttamente celebrata l'udienza se il magistrato è venuto a sapere dell'impedimento e della richiesta di rinvio solo a chiusura del verbale.


Tanto emerge dalla sentenza n. 19970/2019 (qui sotto allegata) con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di due soggetti condannati per lesioni personali.

Legittimo impedimento comunicato via PEC

I ricorrenti assumono la nullità della sentenza essendosi il processo di appello svolto in assenza del difensore di fiducia nonostante questi, il giorno dell'udienza (alcune ore prima dell'orario fissato), avesse inviato una PEC deducendo l'impedimento a raggiungere il Tribunale a causa della neve.


Si contesta il fatto che l'istanza di legittimo impedimento, benché la mail fosse stata ricevuta, non sia stata tenuta in considerazione, non venendo neanche menzionata nella sentenza. Tuttavia, secondo la Cassazione, l'operato del giudice appare corretto.

La mail, infatti, benché trasmessa prima dell'udienza, non era stata sottoposta al Giudice monocratico in tempo utile per essere valutata, il che la rende ininfluente per le sorti del procedimento. Il magistrato, infatti, aveva visionato l'istanza solo al termine dell'udienza, donde la mozione era da considerarsi tardiva.

Una conclusione a cui gli Ermellini giungono anche in considerazione della giurisprudenza di legittimità, ispirata a quella sviluppatasi per le trasmissioni via fax, secondo cui l'istanza inviata via PEC non è irricevibile o inammissibile, tuttavia il Giudice sarà tenuto a valutarla solo allorché ne abbia preso conoscenza (cfr. Cass. n. 35217/2017).

Il rischio ricade su chi ha scelto la comunicazione via PEC

In altri termini, chiarisce la Cassazione, la circostanza che l'istanza di rinvio non sia stata posta all'attenzione del Giudice procedente "costituisce la concretizzazione di un rischio che ricade a carico di chi ha scelto di utilizzare il meccanismo di trasmissione di cui si discute".

Oltre a tali considerazioni, il Collegio precisa, altresì, che l'istanza non era documentata il che, al di là della motivazione adoperata dal Giudice monocratico per giustificare ex post il mancato rinvio, rende comunque corretta da un punto di vista procedurale la celebrazione del processo senza il difensore a cui si riferiva l'impedimento.

Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (cfr. Cass. n. 17979/2013).

Ne consegue che la Corte di Cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal Giudice a quo a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o, come nella specie, giustificata solo a posteriori.

Scarica pdf Cass., V pen., sent. n. 19970/2019

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