Nonostante la dimenticanza del legislatore, il deposito della nota di trascrizione oltre 15 giorni dalla restituzione determina l'inefficacia del pignoramento

di Valeria Zeppilli - Cosa accade se il creditore, che ha avviato un'esecuzione immobiliare, non deposita la nota di trascrizione entro 15 giorni dalla data in cui il Conservatore gliela ha restituita?

La questione è stata di recente oggetto della sentenza numero 944/2019 del Tribunale di Catanzaro (qui sotto allegata), che ha confermato il proprio orientamento in base al quale l'inosservanza del predetto termine determina l'inefficacia del pignoramento.

Il problema

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La questione sorge in ragione del fatto che l'articolo 557 del codice di procedura civile, al secondo comma, prevede l'onere per il creditore di depositare nella cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento

, ma poi, al terzo comma, prevede che il mancato rispetto di tali termini comporta l'inefficacia del pignoramento, elencando di nuovo la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ma omettendo di richiamare la nota di trascrizione.

La posizione della giurisprudenza di legittimità

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Per i giudici si tratta di una dimenticanza del legislatore, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che, nonostante tale mancata previsione, anche l'omesso deposito della nota di trascrizione va sanzionato con la perdita di efficacia del pignoramento.

Ciò, "per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma".

L'importanza della trascrizione

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Oltretutto, si deve considerare che la trascrizione "ha la funzione di completare il pignoramento, ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene".

Se quindi manca il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, al momento del deposito dell'istanza di vendita il giudice è impossibilitato a dare seguito alla medesima.

Onere della prova

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Il Tribunale di Catanzaro si è infine preoccupato di chiarire anche che, in caso di reclamo proposto avverso il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del pignoramento, è la parte reclamante che, se vuole dimostrare che il tardivo deposito è avvenuto in realtà nel rispetto dei termini di legge, deve farsi carico del relativo onere e provare adeguatamente il dies dell'effettiva restituzione della nota (ad esempio, facendosi rilasciare dal Conservatore un'attestazione della data in cui la nota è stata restituita).


Si ringrazia l'Avv. Adolfo Procopi per la cortese segnalazione


Leggi anche:

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Scarica pdf sentenza Tribunale di Catanzaro numero 944/2019
Valeria Zeppilli

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