di Gilda Summaria - A Riace, comune della città Metropolitana di Reggio Calabria ormai da molti anni ormai, si è dato vita in modo volontario ad un'attività di accoglienza di persone richiedenti asilo provenienti da diverse parti del mondo, modello spontaneo di accoglienza diffusa proteso verso la positiva integrazione dei richiedenti asilo nella comunità locale, che fa da contraltare allo spopolamento dell'entroterra calabrese a causa dell'emigrazione dei suoi abitanti.
Lo Sprar e il comune di Riace
Quando nel 2002 è stato istituzionalizzato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ex art. 1 sexies L. n.39/90 - il Comune di Riace è stato tra i primi ad aderirvi, partecipando ai bandi periodici del Ministero dell'Interno per il finanziamento dell'accoglienza sul territorio locale, nel caso esaminato nella sentenza in commento un finanziamento annuale di euro 2.021.404,00 per un progetto triennale che prevedeva l'accoglienza di 165 immigrati.
Con la nota 8032 del 23 settembre 2016, il Ministero dell'Interno, evidenziando i risultati, fortemente negativi, della ispezione del luglio 2016 richiedeva contestualmente al Comune di Riace, titolare del progetto SPRAR, "di allinearsi, entro 30 giorni a partire dalla data della presente comunicazione, alle raccomandazioni descritte sopra, dandone debito riscontro per iscritto al Servizio Centrale e al Ministero dell'Interno", pena la decurtazione del punteggio attribuito con conseguente revoca totale o parziale del contributo.
La pronuncia
Tutto premesso, rileva in modo corretto il Tar della Calabria (sentenza n. 356 del 21 maggio 2019) che il procedimento si è concluso con la proroga del predetto finanziamento e non con la sua revoca e ciò ha ingenerato nell'ente il ragionevole convincimento dell'avvenuto superamento delle criticità riscontrate.
Il fatto che i risultati delle ispezioni condotte dal Servizio Centrale SPRAR nel luglio 2016 (richiamate nell'incipit del provvedimento di revoca) non abbiano impedito la proroga del finanziamento, richiesta dal Comune in data successiva alle visite ispettive condotte dal Servizio Centrale, è chiaro indice dell'illegittimità della revoca scrutinata.
Per Il Tar sez. di Reggio Calabria, la revoca deve essere annullata, poiché affetta da manifesta contraddittorietà tra l'atto con il quale si autorizzava il proseguimento del servizio, e la successiva nota di revoca, unitamente alla carenza delle minime garanzie procedimentali a tutela del Comune, in particolare la previa diffida
. Infatti la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite dall'art. 27, co. 2, D.M. 10 agosto 2016 (linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) e la consequenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, quello stesso progetto era stato autorizzato dall'amministrazione alla prosecuzione.Mail:gildasummaria1@virgilio.it - Legalmail: avvgildasummaria@pec.giuffre.it