Il punto sulle condizioni di legge necessarie per giungere alla modifica o revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegno di divorzio

Dott. Carlo Casini - Solitamente nel gergo comune si tende a confondere assegno di mantenimento e assegno divorzile, pur essendo due termini ben diversi concettualmente, vediamo le differenze:

L'assegno di mantenimento

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Con il primo termine ci si riferisce a quell'assegno destinato al coniuge economicamente più debole (dal coniuge economicamente più forte) con lo scopo di tutelarlo dagli squilibri causati dalla fine del matrimonio.

Questo assegno viene stabilito dal giudice (salvo accordo delle parti sul punto, fattispecie di rara occasione pratica) in sede di separazione e durerà fino alla sua revoca o alla statuizione postuma della futura ed eventuale sentenza di divorzio.

La ratio di questa disposizione è rinvenibile nel principio di solidarietà che lega i coniugi anche qualora la loro unione finisca. Dall'anzidetto principio scaturisce un obbligo di assistenza materiale e morale - assunto con la celebrazione del matrimonio - perdurante anche dopo la rottura del vincolo coniugale.

L'assegno divorzile

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Si parla invece di assegno divorzile quando l'assegno viene stabilito dal giudice in sentenza di divorzio e anche questo resterà valido sino alla sua revoca/modifica.

Oltre al coniuge economicamente più debole sarà destinataria dei suddetti assegni (con statuizione separata non essendo prevista la possibilità di assegno cumulativo) anche l' eventuale prole scaturita dall'unione.

La ratio di questa disposizione è chiaramente evincibile nel dovere di mantenere i figli anche dopo la rottura del vincolo matrimoniale, si deve aggiungere inoltre che il vincolo della maggiore età non è un limite al diritto di mantenimento in senso assoluto dovendo necessariamente bilanciarsi con il criterio di legge che richiede che i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, pertanto tale non può dirsi raggiunta con il mero compimento dei diciotto anni (si pensi al caso della formazione universitaria).

Pertanto il giudice dovrà vagliare caso per caso secondo il suo prudente apprezzamento le situazioni dove il figlio abbia realmente raggiunto l'autosufficienza economica, per evitare abusi da entrambi i lati (numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione in merito hanno affermato che se il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica è destato da negligenza o inerzia esclusivamente imputabili figlio/i in tal caso si considererà compromesso il diritto al mantenimento in maniera analoga al caso in cui fosse stata raggiunta autonomamente l'autosufficienza economica).

Modifica o revoca dell'assegno di mantenimento: la casistica

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Per quanto concerne la perdita del diritto all'assegno di mantenimento la norma di riferimento è l'art. 710 c.p.c.

La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza, ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione della sentenza.

La casistica relativa ai casi di perdita del diritto suddetto è piuttosto eterogenea e variabile in base al caso di specie ma si possono considerare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, tre macro categorie di notevole applicazione pratica:

Separazione con addebito

In tale caso si contempla l'ipotesi in cui uno dei due coniugi si veda addebitata la responsabilità della crisi coniugale e del conseguente venir meno del vincolo coniugale.

L'addebito della responsabilità trova la sua ratio nel mancato rispetto dei doveri coniugali (ad es. coabitazione, collaborazione, assistenza materiale e morale), sicuramente l'esempio più celebre che si può fare al lettore è il caso di violazione del vincolo di fedeltà, pertanto il tradimento, qualora provato in giudizio, è causa di addebito della responsabilità della crisi coniugale.

Qualora l'addebito della responsabilità sia pronunciato nei confronti del coniuge economicamente più debole a quest'ultimo non spetta alcun diritto al mantenimento.

La ratio di tale previsione trova ragioni essenzialmente logiche più che giuridiche perché la sua non applicazione porterebbe al paradosso di riconoscere alla moglie infedele e fedifraga il diritto al mantenimento.

Nuova convivenza/famiglia

Iniziando una nuova convivenza stabile con un'altra persona anche senza vincoli matrimoniali può sorgere la c.d. "convivenza di fatto" da cui origina un nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il sorgere di una nuova relazione anche senza costituzione di vincoli formali come nel caso della c.d. unione di fatto è evento idoneo a interrompere definitivamente il vincolo matrimoniale.

Pertanto, la nuova relazione potrà avere un'incidenza doppia sulla situazione di mantenimento, in termini riduttivi, qualora, ad esempio, le risorse da destinare diminuiscano a seguito di nuovi figli generati dalla nuova unione, ma anche in senso opposto, ovvero di perdita del diritto al mantenimento qualora il nuovo convivente di fatto possa far fronte alle necessità dell'ex coniuge.

A ciò si aggiunge un recente filone giurisprudenziale di legittimità certamente meno tollerante del summenzionato che ritiene la semplice genesi di una nuova relazione (aprioristicamente dalla convivenza o meno delle due persone) sia fattore già necessario e sufficiente a interrompere il vincolo coniugale).

Mutamento delle condizioni economiche a seguito di nuove entrate

Tale casistica è certamente la più vasta poiché all'interno di questa categoria si possono racchiudere numerosi esempi.

Si pensi in primis al caso in cui il coniuge economicamente più debole trovi un nuovo impiego che gli permetta di essere autonomo sotto il profilo economico, questo è un caso pacifico di perdita del diritto al mantenimento.

Al contrario, può anche verificarsi un licenziamento oppure una malattia invalidante, eventi che comportano chiaramente una significativa ricaduta sulla situazione economica del coniuge, tali per legge da giustificare una richiesta di revoca o modifica.

Un secondo caso di modifica o revoca, può essere rappresentato da una cospicua entrata, pensiamo ad esempio ad una vincita alla lotteria nazionale.

La terza ipotesi può consistere in un lascito ereditario tale per cui il mantenimento non ha più ragion d'essere poiché il coniuge può mantenersi autonomamente con le sostanze provenienti dall'eredità.

Modifica o revoca dell'assegno di divorzio: la casistica

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In tema di perdita dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità si era assestata su un consolidato orientamento interpretativo che prevedeva il mantenimento del tenore di vita assunto durante il matrimonio come criterio sul quale decidere la spettanza e l'entità dell'assegno divorzile.

Tale orientamento come è noto alla cronaca è stato superato a causa dei tanti paradossi applicativi che ha generato nel tempo, tanto da rappresentare la fortuna di alcune/i ex coniugi che beneficiavano a vita di un assegno molto alto.

Un tale beneficio tradiva la ratio perequativa dell'istituto e la parità tra coniugi, pertanto il criterio interpretativo odierno si incentra sulle concrete ed effettive capacità per l'ex coniuge di potersi procurare autonomamente un reddito proprio.

Anche questo nuovo criterio ha però subito alcune modifiche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Sent. n. 18287/2018), che ha sposato un criterio che possiamo definire intermedio tra i due orientamenti giurisprudenziali fin'ora prospettati: la Sezione più autorevole della Suprema Corte afferma che è necessario porre l'attenzione del giudicante su elementi ulteriori, quali ad esempio la durata del matrimonio, l'età, le scelte di vita compiute dal coniuge economicamente più debole (si pensi ad eventuali sacrifici fatti da quest'ultimo in nome della famiglia, come la rinuncia alla propria attività lavorativa per accudire i figli a tempo pieno) [cfr. sul punto la recente Sentenza del 23/04/2019, Cass. Civ. Sez. I, n.11178].

In ogni caso, è valevole per ambedue gli assegni il criterio estintivo della morte del coniuge e della rinuncia di quest'ultimo all'assegno.

La morte estinguendo ogni rapporto giuridico inter vivos è logico che comporti la cessazione del dovere o diritto di corrispondere l' assegno di mantenimento o quello divorzile.

Non si può pervenire alla medesima conclusione in tema di diritto ereditario, potendo l'ex coniuge destinatario di un mantenimento o assegno divorzile pretendere una quota ereditaria proporzionale alla somma percepita nell'assegno di mantenimento. La differenza tra le due tipologie di diritto sull'eredità è insita nei criteri di valutazione della quota spettante. In tali casi si parla di "assegno successorio a carico dell'eredità".

Per quanto concerne la rinuncia questa deve essere resa per mezzo di dichiarazione espressa e non deve avere a riguardo crediti di natura alimentare, poiché in questo caso vige il divieto di rinuncia poiché trattasi di diritto indisponibile ai sensi dell'art. 443 c.c.

La rinuncia in sede di separazione non comporta l'automatica rinuncia anche in sede di divorzio (cfr. sul punto Cass. Civ. I sez. n. 4424/2008).

La rinuncia in sede di assegno divorzile può comunque essere revocata dal sopraggiungere di uno stato di bisogno imprevisto e successivo poiché tale revisione della rinuncia non contrasterebbe con la ratio dell'assegno divorzile.

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