di Chiara Ruggiero - La truffa rappresenta la principale figura di delitto contro il patrimonio computo mediante frode, enucleato all'interno dell'art. 640 c.p.
La norma va a tutelare la libertà del consenso, che si deve intendere come autonoma determinazione alla violenza negoziale.
Ecco un breve schema riassuntivo:
Gli elementi della truffa
[Torna su]
Sono elementi del reato di truffa:
- l'artificio
consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti. In pratica si va ad agire sulla realtà esterna.
- il raggiro
esso va ad agire sulla psiche del soggetto. Si va a creare un falso convincimento nella vittima.
- danno e profitto
devono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale, positivo o negativo che può avere ad oggetto, sia beni mobili che immobili.
Atto di disposizione patrimoniale
[Torna su]
L'atto di disposizione patrimoniale rappresenta un elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice.
Esso consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno, e determinato dall'errore indotto da condotta artificiosa.
Truffa aggravata
[Torna su]
Il reato di truffa aggravata è disciplinato dall'art. 640-bis del codice penale.
La descrizione di questa fattispecie avviene per relationem. Il legislatore richiama in modo espresso tutti gli elementi costitutivi della truffa ex art. 640 c.p., a questi però si aggiunge l'elemento specializzante dell'oggetto materiale sia della condotta del reo, sia dell'atto dispositivo della vittima.
Nel 2002, le Sezioni Unite con la sentenza n. 26351/2002 hanno accolto la tesi della natura circostanziata del delitto de quo.
Per approfondire vai alla guida completa al reato di truffa