di Lucia Izzo - Ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., nel procedimento sommario di cognizione il convenuto è tenuto a costituirsi in udienza, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, depositando in cancelleria la comparsa di risposta nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.
Ancora, a pena di decadenza, egli dovrà proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Tra queste rientra anche l'eccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri: qualora quest'ultima non venga eccepita tempestivamente, la competenza dovrà ritenersi radicata in capo al giudice adito.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 15300/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza.
- Il caso
- Sull'ammissibilità del regolamento di competenza
- Procedimento sommario di cognizione e incompetenza tardivamente eccepita
Il caso
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Nel dettaglio, il Tribunale aveva accolto l'eccezione del convenuto e dichiarato "improponibile" la domanda dell'attrice, poi ricorrente in Cassazione, volta a far dichiarare il proprio diritto alla corresponsione di crediti derivanti dalla sua partecipazione, in quanto socia al 30% alla sua società.
Il giudice a quo si era sostanzialmente dichiarato incompetente dopo aver rilevato che nello statuto sociale vi era una clausola compromissoria relativa a qualsiasi controversia tra i soci che, pertanto, sarebbero dovute essere devolute ad arbitri.
Innanzi agli Ermellini, la ricorrente rileva l'intempestività dell'eccezione in quanto formulata in comparsa di risposta depositata il giorno precedente all'udienza di comparizione delle parti, senza rispettare i termini ex art. 702-bis del codice di procedura civile. Di conseguenza, assume la signora, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione e conseguentemente considerare radicata innanzi a sé la competenza a decidere.
Sull'ammissibilità del regolamento di competenza
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Per la Cassazione, il proposto regolamento di competenza è indubbiamente ammissibile: certo, il giudice a quo si è espresso in termini impropri in quanto, più che di improponibilità, la sua statuizione è di fatto una vera e propria declaratoria di incompetenza a favore di quella arbitrale.
Gli Ermellini precisano che, ove si tratti, come nel caso di specie, di provvedimento emesso a conclusione della udienza di comparizione di procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., solo l'ordinanza declinatoria della competenza sarà impugnabile con il regolamento necessario, mentre tale rimedio non è esperibile nel caso in cui il giudice adito consideri la questione di competenza (in ipotesi sollevata dal convenuto o dall'attore sulla domanda riconvenzionale) inidonea a definire il giudizio (o il giudizio sulla riconvenzionale) perché infondata.
In tal caso, infatti, la struttura del procedimento esclude che egli abbia l'alternativa della pronuncia di una decisione non definitiva affermativa della competenza che gli impone di decidere con il provvedimento definitivo (cfr. Cass. 17321/2016).
Nella specie ricorre la prima ipotesi, avendo il giudice declinato la propria competenza, con ordinanza pertanto pienamente riconducibile alla previsione di cui al primo comma dell'art. 702-ter del codice di rito.
Procedimento sommario di cognizione e incompetenza tardivamente eccepita
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Alla luce di tali premesse, la Cassazione ritiene fondata la doglianza della signora. Ai sensi dell'art. 702-bis, commi terzo e quarto, c.p.c., nel procedimento sommario, "la costituzione del convenuto ... deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza". Inoltre, il convenuto è tenuto a proporre nella comparsa di risposta, "a pena di decadenza", le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Tra queste rientra certamente anche l'eccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri (v. Cass. n. 22748/2015). Nel caso in esame, il convenuto si è effettivamente costituito in causa con comparsa inviata a mezzo PEC alla cancelleria del Tribunale il giorno prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 702-bis, secondo comma, c.p.c., quando dunque era già decaduto dal potere di proporre eccezioni processuali in genere (art. 702-bis, quarto comma) e, in particolare, di sollevare questioni attinenti alla competenza (artt. 38 e 819-ter c.p.c.).
Di conseguenza, la competenza sulla domanda proposta doveva ritenersi ormai radicata in capo al giudice adito. In accoglimento del ricorso, la Cassazione ritiene dunque corretto affermarsi la competenza del giudice a quo.
Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 15300/2019