La Cassazione rammenta che al trattamento di fine rapporto (TFR) è applicata la prescrizione quinquennale e non quella triennale presuntiva

di Lucia Izzo - Al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale in quanto si tratta di una retribuzione differita e non erogato o corrisposta periodicamente.


La vicenda

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 15157/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un lavoratore che, in sede di merito, si era visto respingere la domanda diretta a ottenere la condanna della società datrice di lavoro di una somma a titolo di differenze di TFR.


Nell'accogliere l'eccezione di prescrizione triennale formulata tempestivamente dalla società, i giudici di merito aveva ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., e non quella estintiva quinquennale, interpretazione che viene contestata dal dipendente vittoriosamente innanzi alla Cassazione.

TFR: si applica la prescrizione quinquennale

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Gli Ermellini, infatti, ritengono che al trattamento di fine rapporto non si applichi la prescrizione triennale presuntiva, bensì quella quinquennale, trattandosi di una retribuzione differita, ma soprattutto trattandosi di un'indennità di fine rapporto, che non viene erogata o corrisposta periodicamente, essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato.


Come più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro (cfr. da ultimo Cass. 6522/2017), in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.


Tale diritto, spiega il Collegio, non va confuso con quello, maturante anche nel corso del rapporto, all'accertamento della quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna, mentre l'altr, invece, ha per oggetto un mero accertamento.


La diversità di contenuto e di maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (così Cass. 8191/2006 e da ultimo Cass. 1684/2017).

Prescrizioni presuntive non operano se il contratto è stipulato per iscritto

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Infine, la sezione lavoro ritiene di dare continuità all'orientamento secondo il quale le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 1392/2016; Cass. n. 11145/2012, Cass. n. 8200/2006, Cass. n. 1304/1995).


E poiché l'onere della prova del fatto che consente l'applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito (cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie) che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte (cfr. Cass. n.13792/2016). Sarà dunque il giudice del rinvio, attenendosi a tali principi di diritto, a dover determinare il TFR spettante al lavoratore.


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Scarica pdf Cass., sezione lavoro, ord. n. 15157/2019

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