Quando il destinatario è assente, l'art. 139 c.p.c. impone al messo incaricato di consegnare una copia dell'atto a una persona di famiglia o ad un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Il secondo comma di tale articolo dispone che è possibile notificare la cartella esattoriale ad un familiare del destinatario solo se questi non sia un minore di 14 anni e non sia palesemente incapace.
- Cosa si intende per persona di famiglia
- Irrilevanza della condizione di convivenza
- La ratio della disciplina codicistica
- Notifica in luogo diverso dall'abitazione del destinatario
- Rifiuto della ricezione della cartella esattoriale
Cosa si intende per persona di famiglia
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Ai fini della validità della notifica, la nozione di persona di famiglia deve essere considerata in senso ampio.
Infatti, rivestono tale qualità non solo i soggetti appartenenti al nucleo familiare (come risulti da stato di famiglia anagrafico), ma anche quei parenti o affini che condividano con il destinatario un vincolo affettivo o di comunanza di vita che si concreti in una costanza di contatti nella vita quotidiana.
Irrilevanza della condizione di convivenza
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A quest'ultimo proposito, va precisato che, per consolidata giurisprudenza, non è necessario che il ricevente e il notificatario siano conviventi nella stessa abitazione.
A favore di questa tesi depone innanzitutto il dato normativo, dal momento che nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. non vi è menzione della necessità della convivenza della persona di famiglia con il destinatario dell'atto, né è da ritenere che tale circostanza sia implicita nella previsione codicistica.
Inoltre, il messo incaricato non è tenuto a svolgere indagini circa l'effettivo stato di convivenza del ricevente, né deve fornire indicazioni su tale circostanza nella relata di notifica.
La ratio della disciplina codicistica
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Del resto, è sufficiente fare riferimento alla funzione stessa del secondo comma del citato articolo per avvalorare tale tesi.
Infatti, la possibilità di notificare una cartella esattoriale ad un familiare si giustifica con la considerazione che sia ragionevole ritenere che il ricevente porterà in breve tempo l'atto a conoscenza dell'effettivo destinatario.
E tale presunzione non necessita di una condizione di vera e propria convivenza, ben potendo operare in tutti i casi in cui tra il parente (o affine) e il destinatario intercorra il ridetto rapporto di affettività o comunanza di vita, che dia affidamento in ordine alla trasmissione dell'atto al destinatario, in ragione della costanza dei quotidiani contatti tra questi e il familiare ricevente (cfr. Cass. trib., sent. n. 16499/16 e Cass., ord. n. 12181/13).
Va ricordato, comunque, che trattasi di presunzione iuris tantum e che al destinatario è offerta la possibilità di fornire prova contraria per far dichiarare la nullità della notifica, dimostrando l'insussistenza della parentela o la mera occasionalità della presenza del ricevente presso la sua residenza (prova, quest'ultima, non agevole, poiché a tal fine non risultano decisive le sole certificazioni anagrafiche relative al familiare, cfr. Cass. n. 5729/12).
Notifica in luogo diverso dall'abitazione del destinatario
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Affine alla questione appena trattata, ma con conseguenze diametralmente opposte, è il caso in cui il ricevente sia effettivamente un parente o affine del destinatario, ma la consegna della cartella esattoriale avvenga presso un'abitazione diversa da quella di residenza del contribuente.
In tal caso, come ha chiarito anche la recente sentenza di Cassazione n. 10543/2019, il destinatario può far dichiarare la nullità della notifica semplicemente producendo il certificato anagrafico che dimostri la sua residenza in un'abitazione diversa da quello in cui è avvenuta la consegna (in questo caso, infatti, non opera la presunzione di ricezione dell'atto da parte del destinatario).
[Per completezza d'informazione, va detto che in occasione della citata sentenza, oltre a illustrare correttamente quanto appena esposto, la Corte ha ritenuto indicare come normalmente necessaria la circostanza della convivenza tra familiare e destinatario dell'atto, in ciò aderendo a un orientamento decisamente minoritario e contrario a quanto più sopra esposto.]
Rifiuto della ricezione della cartella esattoriale
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Se il familiare è presente presso l'abitazione del destinatario, ma rifiuta di prendere in consegna la cartella esattoriale, il messo notificante deve seguire la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., a norma del quale dovrà depositare l'atto presso il Comune, affiggere il relativo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e dargliene notizia per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale disciplina segna una netta distinzione sul valore del rifiuto, a seconda che esso provenga direttamente dal destinatario dell'atto o da un suo familiare (o altro soggetto tra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c.).
Nel primo caso, infatti, l'art. 138 c.p.c., ultimo comma, dispone che del rifiuto venga dato atto nella relata di notifica e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Il rifiuto del familiare, invece, non è equiparato alla consegna, e la mancata osservanza delle formalità sopra descritte comporta l'inesistenza della notifica (cfr. Cass. n. 6105/03 e Cass., SS.UU., n. 9325/02).
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