Domanda: nel momento in cui viene presentata domanda per la pensione e questa viene accolta e liquidata dall'Inps è possibile chiedere la quattordicesima arretrata riferibile all'anno precedente in cui è si è raggiunta l'età per la pensione?
Risposta: no, non è possibile chiedere gli arretrati riferibili al momento in cui è stata raggiunta l'età pensionabile, ma occorre attendere la definizione del diritto alla pensione, in quanto trattasi di una somma aggiuntiva annuale che viene riconosciuta dall'Inps in presenza di precisi requisiti contributivi, di età e di reddito a chi è già titolare di pensione.
Quattordicesima pensionati
La quattordicesima è una somma che l'Inps eroga a luglio di ogni anno in favore dei pensionati che presentano determinati requisiti di reddito. La sua disciplina è contenuta nell'art. 5 comma 1 del decreto legge n. 81 del 2007 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria."
Tale disposizione prevede che a partire dal 2007, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, è corrisposta una somma aggiuntiva in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale.
Questa somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in sede di erogazione della mensilità di luglio in presenza di determinate condizioni reddituali, ovvero a condizione che il pensionato non sia titolare di un reddito complessivo relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura quindi viene corrisposta non solo in base all'età e ai contributi versati, ma anche in funzione del reddito.
No agli arretrati
Ora, come si evince dalla attenta lettura della disposizione che disciplina la quattordicesima, questa misura viene corrisposta su base annua in favore di chi è già titolare di uno dei trattamenti pensionistici che ne danno diritto (anzianità, vecchiaia, invalidità e inabilità, anticipate e superstiti) a titolo supplementare e in base al reddito, per cui non decorre dal compimento dell'età pensionabile, ma da quando il diritto alla pensione è stato definito, motivo per il quale non da diritto agli arretrati.
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