di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Paola, con sentenza del 6 giugno 2019 (qui sotto allegata), ha chiarito che, anche laddove lo spostamento o la rimozione dei impianti Enel è ricollegato a delle innovazioni o delle costruzioni che il proprietario del fondo deve eseguire, l'esercente dell'elettrodotto non ha diritto a nessun indennizzo. Con la conseguenza che l'Enel non può pretendere esborsi per lo spostamento o la rimozione dei cavi, che si appaleserebbero come indebiti.
La pretesa della rimozione
Anzi: per il Tribunale di Paola il proprietario, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, r.d. n. 1775/1933, ha un vero e proprio diritto soggettivo alla rimozione o al diverso collocamento dei cavi a spese del gestore della rete.
A tal fine, è sufficiente la sola volontà del proprietario del fondo servente di eseguire "qualunque innovazione, costruzione o impianto", mentre non servono ulteriori prescrizioni inerenti a particolari qualità o caratteristiche degli interventi che si intende compiere.
In altre parole, la facoltà di realizzare innovazioni, costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà, non è subordinata a un sindacato di necessità o di opportunità.
Servitù costituite per usucapione
Per il Tribunale di Paola, peraltro, l'articolo 122 si applica a tutte le servitù di elettrodotto, a prescindere da come siano state costituite e, quindi, anche se provengono da usucapione.
Infatti, non esiste una servitù di elettrodotto diversa da quella disciplinata dal testo unico del 1933, con la conseguenza che l'usucapione, così come gli altri titoli di acquisto previsti dalla disciplina speciale, non può dar luogo a un rapporto diverso da quello che questa contempla.
Scarica pdf sentenza Tribunale di Paola 6 giugno 2019