Se le minacce sono tali da turbare psicologicamente l'amministratore, il condomino rischia una condanna penale aggravata

di Valeria Zeppilli - Sebbene i rapporti tra amministratori di condominio e condomini non siano sempre idilliaci, non è comunque mai lecito oltrepassare il confine del normale dibattito quotidiano.

Lo dimostra la vicenda di una condomina che, dopo che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso (sentenza numero 19702/2019 qui sotto allegata), ha visto divenire definitiva la condanna nei suoi confronti per il reato di minaccia aggravata in danno dell'amministratrice del suo condominio.

La minaccia

Nella recente sentenza, la Corte di cassazione ha avuto modo di ricordare che la minaccia "consiste nella prospettazione di un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente, richiedendosi l'idoneità della stessa a turbare psicologicamente la persona offesa, in altre parole, a intimidirla".

Tale idoneità, oltretutto, non va determinata sulla base dell'effetto concretamente verificatosi, ma ex ante e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

La vicenda

Nel caso di specie, l'imputata aveva urlato, riferendosi all'amministratrice, frasi del tenore di "Questa è una ladra, la deve pagare, la porto in tribunale, deve avere paura" e "La levo davanti, prima che te ne vai ti devo uccidere".

Nelle espressioni utilizzate dalla donna, la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia, alla luce della presenza di minacce di morte, anche corredate del riferimento all'intenzione di fare uso di una bomba.

Oltretutto, il contesto di riferimento, in quel preciso momento, non era corredato da animosità tali da poter fare da sfondo a uno scambio di parole "la cui valenza intimidatoria poteva essere esclusa dalla partecipazione della persona offesa alla contesa".

A fronte dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, resta quindi la condanna inflitta alla condomina per il reato di minaccia aggravata.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 19702/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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