Il danno da fermo tecnico è un danno conseguente a un sinistro stradale che consiste nel disagio patito dal non poter usare il veicolo

Danno da fermo tecnico: cos'è

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Il danno da fermo tecnico è una particolare voce di danno conseguente a un sinistro stradale, che si sostanzia in ogni disagio patito dal proprietario di un veicolo a causa della sua indisponibilità, per tutto il tempo necessario alla riparazione dei danni presso una carrozzeria o un'officina meccanica.

L'espressione fermo tecnico indica il ricovero presso un'officina finalizzato alla riparazione dei danni, e si distingue dalla diversa figura del fermo amministrativo, che ricorre invece a titolo di sanzione, quando il proprietario non onori una cartella esattoriale per un debito verso l'erario e perciò l'amministrazione impedisca la circolazione del veicolo tramite apposita iscrizione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Orientamento più risalente: il fermo tecnico come danno in re ipsa

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Tradizionalmente, e fino a pochi anni fa, la giurisprudenza riconosceva pacificamente il risarcimento del danno da fermo tecnico, liquidandolo in maniera sostanzialmente automatica in aggiunta alle altre voci di danno.

Questo perché si riteneva che il danno da fermo tecnico sussistesse in re ipsa in ogni sinistro stradale che comportasse il ricovero del mezzo in officina.

La motivazione principale alla base di questa ricostruzione si fondava sul fatto che, durante la sosta per la riparazione, il proprietario del mezzo continua a sostenere spese, come il pagamento del premio dell'assicurazione o del c.d. bollo auto, e in più sopporta il deprezzamento del bene dovuto ai danni da riparare.

Perciò si riteneva che il giudice potesse liquidare in via equitativa tale danno, senza necessità che il danneggiato ne fornisse prova specifica.

A partire del 2015, però, la giurisprudenza di legittimità ha cambiato radicalmente orientamento.

Orientamento attuale: necessità della dimostrazione del danno

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Il revirement della Cassazione in tema di danno da fermo tecnico si registra principalmente con la sentenza n. 20620 del 14 ottobre 2015, che funge tuttora da riferimento consolidato nei giudizi di merito relativi ai sinistri stradali (concetti ribaditi anche dalle successive Cass. n. 9348/2019 e n. 5447/2020).

Con un'analisi dettagliata del caso, la Suprema Corte evidenziava alcuni aspetti fondamentali che "smontavano" la ricostruzione del danno da fermo tecnico osservata in precedenza.

Infatti, veniva innanzitutto chiarito che un danno in re ipsa, coincidente cioè con l'evento dannoso stesso, è un concetto estraneo al nostro ordinamento, poiché un danno rappresenta sempre una conseguenza dell'evento.

Inoltre, la valutazione equitativa del giudice, avallata dalla precedente giurisprudenza, presuppone comunque la dimostrazione di un danno, e non può perciò prescindere dalla stessa.

Non solo. La Corte osservava come fossero prive di fondamento anche le preoccupazioni inerenti le spese sostenute dal proprietario nelle more della riparazione. Infatti, quanto al bollo, veniva evidenziato che trattasi di tassa di proprietà, da versarsi anche in mancanza (volontaria o forzata) di circolazione del mezzo.

In relazione al premio assicurativo, invece, si osservava come sia in facoltà del proprietario richiedere alla propria compagnia la sospensione del pagamento, per il tempo necessario alla riparazione. Inoltre, non è affatto esclusa l'utilità della copertura assicurativa anche durante il fermo tecnico, poiché anche in tale periodo il veicolo rappresenta una potenziale fonte di danni a terzi (si pensi al danno da incendio).

Quanto al supposto deprezzamento del veicolo, infine, si osservava che lo stesso sia da ricollegare ai danni riportati dal veicolo nel sinistro, e non già al fermo tecnico in sé considerato; anzi, tale sosta forzata è proprio finalizzata alla riparazione dei danni e al ripristino del valore originario del mezzo.

Prova del danno da fermo tecnico

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In considerazione di quanto sopra, quindi, il danno da fermo tecnico necessita oggi di specifica allegazione e di prova puntuale da parte del proprietario che ne pretenda il risarcimento.

In particolare, egli dovrà dare dimostrazione del danno emergente (ad esempio, le spese sostenute per la necessità di utilizzare mezzi pubblici o di noleggiare un altro veicolo) e del lucro cessante (ad esempio, il mancato guadagno professionale, a causa dell'impossibilità di utilizzare il veicolo).

Considerazioni conclusive

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In conclusione, è possibile osservare che forse residuano ancora margini di perfezionamento nella ricostruzione del danno in questione.

Infatti, se è vero che un danno in re ipsa non può trovare considerazione nel nostro ordinamento, appare altrettanto vero che il danno da fermo tecnico si sostanzia nella mancata disponibilità del mezzo, che è già di per sé una conseguenza dell'evento "sinistro stradale" (e quindi non coincide con l'evento stesso).

Per questo potrebbe considerarsi già provato il danno con la semplice dimostrazione della presa in consegna del mezzo da parte dell'officina e darsi così luogo a liquidazione equitativa dello stesso.

Quest'ultima, peraltro, potrebbe tener conto non soltanto degli aspetti che coinvolgono la vita lavorativa del proprietario (necessità di recarsi sul luogo di lavoro), ma, più in generale, il suo interesse all'organizzazione generale del proprio tempo, comprensivo delle necessità della famiglia e del suo tempo libero: un'organizzazione che spesso presuppone la disponibilità del proprio veicolo.


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