di Lucia Izzo - In caso di rinuncia o non utilizzo del permesso di costruire da parte del privato, questi avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al Comune quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Tale diritto sorge anche qualora il permesso sia stato utilizzato solo parzialmente.
Lo ha chiarito il T.A.R. per la Lombardia nella sentenza n. 426/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società edile.
Il caso
A seguito del rilascio di un permesso di costruire, la società ricorrente aveva corrisposto all'amministrazione comunale oltre 50mila euro per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione.
Tuttavia, la stessa ricorrente aveva rinunciato all'esecuzione delle opere assentite, e per tale ragione, non aveva mai comunicato l'inizio dei lavori. Da qui la richiesta di rimborso degli oneri corrisposti, somma in parte compensata con un contro credito vantato dall'amministrazione verso la ditta.
Secondo la ricorrente, infatti, il pagamento del contributo di costruzione non costituisce acquiescenza alla sua imposizione e pertanto l'azione di ripetizione per indebito totale o parziale è pienamente legittima vista la natura tributaria del contributo.
Rimborsabile il permesso di costruire rimborsabile non utilizzato
Secondo il T.A.R. la richiesta di pagamento del residuo credito appare fondata. Il contributo concessorio, spiegano i giudici, è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio. Pertanto, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare.
Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all'Amministrazione ex art. 2033 c.c. l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
Viene inoltre precisato che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente" (cfr. TAR Lombardia, n. 12/2016, n. 12 e TAR Sicilia n. 189/2017).
Di conseguenza, l'Amministrazione viene condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, pari ad euro 24.226,69 (il cui ammontare non è contestato), oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi, non essendo stata provata la sua malafede, a decorrere dal giorno della domanda e, quindi, dal giorno di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Trattandosi di debito di valuta, e non essendo stata dimostrata la sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. il T.A.R. ritiene non dovuta, invece, la rivalutazione monetaria. A carico del Comune pesano anche le spese del giudizio, in quanto soccombente e non costituitasi.
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