Domanda: nel momento in cui una mamma che ha l'affido esclusivo del figlio sedicenne non intende iscriverlo a scuola, il ragazzo può iscriversi da solo, anche se il genitore è contrario?
Risposta: fino al compimento dei 18 anni il minore non può compiere da solo quegli atti per i quali la legge richiede l'intervento dei genitori, come l'iscrizione scolastica. Questo non significa tuttavia che il minore non abbia dei diritti. Quello ad essere istruito infatti è particolarmente caro al nostro ordinamento, tanto che la costituzione e il codice civile prevedono che sia dovere e obbligo dei genitori istruire i figli. Nel caso in cui quindi i genitori o il genitore, come in questo caso, che ha l'affido esclusivo del minore, non adempia a tale obbligo e prenda decisioni contrarie all'interesse del minore, l'ordinamento da la possibilità a quest'ultimo di rivolgersi al giudice direttamente o chiedendo aiuto a un parente, per ottenere la nomina di un curatore speciale, che compia per lui, l'atto che da solo non potrebbe compiere. Senza dimenticare che la legge chiede il rispetto dell'obbligo scolastico almeno fino a 16 anni, per consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale almeno triennale entro i diciotto anni.
- Il dovere costituzionale dei genitori ad istruire i figli
- L'obbligo civile di istruire i figli
- Il diritto dei figli all'istruzione
- Il diritto del figlio di rivolgersi al giudice
- Obbligo scolastico fino a 16 anni
Il dovere costituzionale dei genitori ad istruire i figli
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Il diritto dei figli ad essere istruiti, educati e mantenuti dei figli è sancito a livello costituzionale dall'art. 30 il quale dispone che: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima."
La Costituzione
insomma non fa alcuna distinzione tra figli nati all'interno del matrimonio o fuori dallo stesso, per riconoscere loro il diritto ad essere istruiti. Non solo, nel caso in cui i genitori non abbiano le capacità, anche economiche, necessarie ad assolvere tale compito, prevede che sia la legge a intervenire. L'art. 34 della Costituzione prevede infatti che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."L'obbligo civile di istruire i figli
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Ad attuare in campo civile i principi sanciti dall'art 30 della Costituzione ci pensa l'art. 147 c.c, il quale dispone che " Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis."
Il diritto dei figli all'istruzione
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A fronte del dovere costituzionale e dell'obbligo civile dei genitori di istruire i figli e di sostenerli nelle loro inclinazioni c'è altresì tutta una serie di diritti dei figli (e anche doveri) previsti dall'art. 315 bis c.c il quale ai commi 1 e 3 dispone che: "1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. 3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano."
Il diritto del figlio di rivolgersi al giudice
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Emerge dalla normativa illustrata che il minore, anche se incapace (se non in casi particolari) di prendere da solo le sue decisioni ha dei diritti, tra cui quello di voler proseguire gli studi. Ora, nel momento in cui i genitori o il genitore affidatario non sono in grado di prendere le giuste decisioni nell'interesse del minore lo strumento da prendere in considerazione per tutelare questo diritto è quello previsto dall'art. 321 c.c il quale dispone che: "In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti."
Obbligo scolastico fino a 16 anni
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Per dovere di completezza e per rafforzare ulteriormente il diritto del minore ad avere un'istruzione si ricorda infine che:
- il comma 622, art. 1 della legge n. 296/2006 prevede che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età."
- principio confermato anche dalla Circolare ministeriale n. 101 del 30/12/2010 secondo cui l'obbligo d'istruzione comprende la fascia d'età tra i 6 e i 16 anni.