di Annamaria Villafrate: se una donna cade sul marciapiede di un condominio perché a terra si è formata una sostanza oleosa, formatasi dal cibo gettato dai condomini per i piccioni, la colpa è dell'ente condominiale nella sua qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 cc. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 15839/2019 (sotto allegata) della Cassazione, che ha rigettato il ricorso avanzato da un condominio, condannato in sede d'Appello a risarcire la donna.
La vicenda processuale
Una donna conviene in giudizio un Condominio chiedendo i danni riportati a seguito di una caduta sul marciapiede del fabbricato, provocata da una sostanza oleosa creatasi per colpa dei residui di cibo misti a neve in scioglimento. Il Condominio, negando la propria responsabilità, chiama in manleva l'Assicurazione. Il giudice di primo grado rigetta la domanda dell'attrice per l'assenza dei presupposti art. 2051 cc. Il Condominio, a suo dire, non può ritenersi responsabile di omessa custodia, poiché la presenza dei residui di cibo che hanno provocato la caduta della donna, sono piuttosto da imputare alla responsabilità di qualche condomino maleducato o di soggetti terzi.
La Corte d'Appello però ribalta la decisione, ritenendo il Condominio responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c e condannandolo al risarcimento dei danni riportati dalla signora a causa della caduta.
Il Condominio soccombente ricorre in Cassazione lamentando, tra i vari motivi:
- la violazione e la falsa applicazione dell'art 2051 c.c. a causa del mancato riconoscimento, da parte del giudice d'appello, degli elementi istruttori a sostegno della tesi contraria;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art 1227 c.c per non aver considerato la condotta della danneggiata, che con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
La caduta della donna è avvenuta per colpa di alcuni condomini maleducati
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15839/2019, rigetta il ricorso del Condominio
. Trattando contestualmente i primi due motivi del ricorso, gli Ermellini, prima di tutto, contestano al ricorrente la pretesa di sollecitare la corte a una rivalutazione del merito della vicenda, che come noto, non è consentita in sede di legittimità. In secondo luogo, evidenziano il fatto che il condominio ricorrente nell'esporre le sue ragioni si sia disinteressato "totalmente del rilievo svolto a pag. 5 sulla frequenza di comportamenti di condomini che avevano l'abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni."Deve quindi concludersi che la caduta della donna è imputabile al condominio, che nella veste di custode, doveva adoperarsi per impedire che si formasse sul marciapiede la sostanza oleosa che ha fatto scivolare la malcapitata, provocandone la rovina a terra.
Leggi anche:
Caduta in condominio: l'amministratore è responsabile?
Caduta sulla grata di areazione sul marciapiede? Rispondono Comune e Condominio
Caduta del pedone sul lucernario del marciapiede: paga il condominio
Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 15839-2019• Foto: 123rf.com