di Valeria Zeppilli - Il nome e cognome che ci sono stati attribuiti alla nascita, per regola generale, non possono essere modificati. I cittadini italiani, infatti, non hanno un diritto soggettivo a che tali dati anagrafici siano cambiati.
Tuttavia, in alcune ipotesi eccezionali, il cambio è comunque possibile.
- La disciplina
- Quando si possono cambiare nome e cognome
- Cambio nome e cognome: la procedura
- Cambio nome e cognome: l'ok del prefetto
- La circolare del Ministero dell'interno
La disciplina
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La disciplina del cambiamento di nome e cognome è dettata dal d.p.r. numero 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), che le dedica gli articoli da 89 a 94.
Quando si possono cambiare nome e cognome
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Le ipotesi in cui è ammesso il cambio del nome e del cognome sono individuate dall'articolo 89 del predetto d.p.r. in maniera solo esemplificativa.
Si legge, infatti, in tale disposizione che "chiunque può cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale".
È quindi possibile che l'istanza di mutamento del nome o del cognome sia accolta anche in casi non rientranti tra le predette ipotesi, purché la domanda sia argomentata con ragioni che denotano l'eccezionalità della situazione sulla quale si chiede di intervenire.
Cambio nome e cognome: la procedura
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Chi intende cambiare il proprio nome o il proprio cognome deve farne domanda al prefetto della provincia nella quale risiede o al prefetto della provincia del luogo nella cui circoscrizione è sito l'ufficio dello stato civile in cui si trova l'atto di nascita cui si riferisce la richiesta.
Nella domanda, che deve essere sempre adeguatamente motivata, vanno indicati anche i cambiamenti che si intende apportare o il nome o il cognome che si intende assumere, fermo restando che non è mai possibile ottenere l'attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova il suo atto di nascita o in quello in cui risiede.
Affissione della domanda di cambio nome e cognome
La domanda di cambio nome e cognome, se ritenuta meritevole di essere presa in considerazione dal prefetto, viene affissa per sunto all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza del richiedente. Il prefetto, eventualmente, può richiedere la notifica della domanda per sunto a determinate persone.
La ragione dell'affissione e dell'eventuale notifica sta nella possibilità di fare opposizione alla domanda, concessa a chiunque ne abbia interesse.
Tale opposizione va fatta al massimo entro trenta giorni dall'ultima affissione e va proposta con atto notificato al prefetto.
Cambio nome e cognome: l'ok del prefetto
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Decorso inutilmente il termine fissato per le opposizioni, il soggetto interessato alla modifica del proprio nome o cognome deve consegnare al prefetto un esemplare dell'avviso corredato con un una relazione che attesta che l'affissione è stata eseguita e per quanto tempo. Se sono state prescritte le notificazioni, è necessario anche produrre la documentazione che dimostra che le stesse sono state eseguite.
A questo punto il prefetto, dopo aver accertato la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e dopo aver valutato le eventuali opposizioni, si pronuncia sulla domanda di cambio nome e cognome con decreto, che andrà poi annotato nell'atto di nascita del richiedente, negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome e nell'eventuale atto di matrimonio.
La circolare del Ministero dell'interno
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Il cambio nome e cognome trova un importante sostegno operativo anche nella circolare numero 4/2012 del Ministero dell'interno, che detta i principi generali del procedimento e individua gli indirizzi generali sulla valutazione delle domande di cambiamento del cognome.
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