La Cassazione rammenta la solidarietà tra i coautori dell'illecito, ma per ottenere il ristoro la posizione di passeggero della vettura va indicata come causa petendi

di Lucia Izzo - Il trasportato su un veicolo a motore, danneggiato a seguito di un sinistro ascrivibile sia a responsabilità del vettore sia a quella di un terzo veicolo, potrà ottenere il risarcimento integrale da uno dei responsabili e dalle loro assicurazioni RC auto, stante la solidarietà tra i coautori di un illecito.


Non rileva all'uopo la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, essendo circostanze rilevanti solo ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria.


Tuttavia, è necessario che il risarcimento sia richiesto indicando la posizione di passeggero della vettura come causa petendi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 16143/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi circa un sinistro stradale, addebitabile per il 70% a un automobilista e per il 30% a un autocarro.


La vicenda

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I trasportati ricorrono in Cassazione evidenziando di aver chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti eventualmente anche ex art. 2055 c.c., sostenendo che la richiamata norma del codice civile pone a carico di ciascuno dei soggetti che abbia concorso a produrre l'evento dannoso la responsabilità solidale per il risarcimento dell'intero danno cagionato.


Ancora, evidenziano che il riconoscimento in capo all'altro conducente di una responsabilità pari al 30% rendeva applicabile alla fattispecie all'esame il disposto di cui all'art. 2055 c.c., con la conseguenza che gli originari convenuti, poi appellati, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dell'intero danno subito dai trasportati sul veicolo condotto dall'automobilista.

Il risarcimento del terzo trasportato

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Il Collegio osserva che il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. 8292/2008 e n. 22228/2014), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo.


In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.).


Ciò in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c. e senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria.


È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi.


In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

La posizione di trasportato come causa petendi

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Nel caso in esame, però, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dai terzi trasportati nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione trattandosi di domanda nuova stante la diversa causa petendi e i diversi soggetti passivi.


Le richieste unitarie degli attori con l'atto introduttivo, senza alcuna distinzione tra le posizioni degli stessi, erano chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilità del guidatore nell'autocarro nella causazione del sinistro in parola e la richiesta di condanna ex art. 2055 c.c., così come formulata, era proposta nei confronti dei convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell'incidente in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice dell'autocarro e non già in base alla qualità di trasportati.


In sostanza, avendo fatto valere tardivamente la qualità di trasportati per ottenere l'integrale risarcimento dei danni ex art. 2055 c.c., correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di appello proposto al riguardo.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 16143/2019

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