di Valeria Zeppilli - I lavoratori di pubblica utilità hanno diritto alla corresponsione, da parte dell'Inps, del cd. assegno ASU, ovverosia una prestazione economica mensile, erogata al raggiungimento di un certo numero di ore lavorate.
- Il contenzioso sull'assegno ASU
- I lavori di pubblica utilità sono lavori socialmente utili
- Incremento e rivalutazione dell'assegno
- Contribuzione figurativa
Il contenzioso sull'assegno ASU
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Negli ultimi anni, tuttavia, la gestione di tale misura è stata oggetto di un contenzioso significativo, avente a oggetto soprattutto la rivalutazione di tale assegno e il riconoscimento, unitamente a esso, della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo numero 280/2017.
La giurisprudenza, in queste occasioni, ha assunto una posizione per molti aspetti contraria rispetto a quella dell'Inps; l'Istituto, dal canto suo, si conformava a degli indirizzi ministeriali ormai consolidati.
L'Inps ha quindi deciso di affrontare la questione, interessandone il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diffondendo i risultati di tale consultazione con il messaggio numero 2212 del 12 giugno 2019 qui sotto allegato.
I lavori di pubblica utilità sono lavori socialmente utili
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Il Ministero in particolare, conformandosi al principio enunciato dalla Cassazione, ha ritenuto che alla nozione di lavori socialmente utili debba essere riconosciuta una portata ampia, comprensiva di tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva citati nell'articolo 1 del decreto legislativo numero 468/1997. Tra di esse rientrano anche i lavori di pubblica utilità
Incremento e rivalutazione dell'assegno
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Di conseguenza, ai lavori di pubblica utilità, in quanto lavori socialmente utili, trovano applicazione sia l'incremento dell'assegno ASU nella misura e nei termini previsti dall'articolo 45, comma 9, della legge numero 144/1999, sia la sua rivalutazione, prevista dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo numero 468/1997.
Contribuzione figurativa
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Nella nota dello scorso 12 giugno, l'Inps ha infine chiarito che lo stesso principio determina anche il riconoscimento ai lavoratori di pubblica utilità della contribuzione figurativa, seppur con la precisazione che tale contribuzione va riconosciuta limitatamente ai mesi per i quali è stato corrisposto il relativo assegno, sino a massimo dodici. Per la possibilità di riconoscerla anche per i periodi ulteriori, l'Istituto si è riservato ulteriori comunicazioni.
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Scarica pdf messaggio Inps numero 2212 del 12-06-2019