di Valeria Zeppilli - L'utilizzo di registrazioni di colloqui ai fini difensivi è oggetto di una questione attorno alla quale si annida ancora molta incertezza.
Ad esempio, ci si può chiedere se sia lecito registrare di nascosto i colleghi di lavoro e produrre tali registrazioni in giudizio.
Privacy e tutela dei diritti
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Cerchiamo di fare chiarezza, iniziando con l'inquadrare correttamente la questione: sostanzialmente si tratta di bilanciare le esigenze di tutela della riservatezza, da un lato, e di tutela giurisdizionale dei propri diritti, all'altro, e trovare un giusto punto di equilibrio.
La giurisprudenza della Cassazione
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I dubbi lasciati in proposito dalla legge sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che ha da tempo chiarito che l'utilizzo di registrazioni di colloqui tra colleghi di lavoro a fini difensivi non necessita del consenso dei presenti.
Tale utilizzo, infatti, è legittimato dalla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, con la conseguenza che è legittima la condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni per tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo di prova.
L'impiego delle registrazioni senza il consenso risponde del resto alle necessità che conseguono al legittimo esercizio di un diritto, purché sia pertinente alla tesi difensiva e non ecceda le sue finalità.
Sul punto si vedano le sentenze numero 27424/2014, numero 11322/2018 e, più di recente, numero 12534/2019 (qui sotto allegata).
Niente illecito disciplinare
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La legittimità delle registrazioni e del loro utilizzo, in ragione di quanto visto, comporta anche l'inidoneità del comportamento del dipendente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 12534/2019• Foto: 123rf.com