La Cassazione a SU chiarisce che dopo la cancellazione dall'albo speciale, per ottenere l'iscrizione all'albo ordinario avvocati occorre specifica domanda

di Annamaria Villafrate - La Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 16740/2019 (sotto allegata) nega l'esistenza di qualsiasi automatismo nel passaggio d'iscrizione di un avvocato dall'elenco speciale all'albo ordinario. La nuova legge dell'ordinamento Forense prevede infatti che, se il consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro 30 giorni dalla domanda, non si pronuncia, l'avvocato debba presentare un'apposita richiesta al CNF. Questo perché il decorso del termine di 30 giorni non determina alcun silenzio assenso.

La vicenda processuale

Un'avvocata iscritta a un Elenco speciale del COA di appartenenza dal giugno 1999 ricorre avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense, confermando la decisione del Consiglio locale, ha respinto le istanze di cancellazione dall'Elenco speciale e di iscrizione all'Albo ordinario degli, per aver cessato dal novembre 2015 l'attività lavorativa di legale addetto all'Ufficio legale di una banca.

Per il CNF sulle suddette istanze non si è formato il silenzio assenso invocato dalla professionista. Nel caso di specie infatti trova applicazione l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, secondo la quale "qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni" dalla presentazione, "l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo".

L'iscrizione all'Albo pertanto non è in nessun caso un atto formale e automatico, nemmeno in questo caso, in cui preesisteva l'iscrizione all'Elenco speciale. Il successivo o comma 9, lettera d), prevede in effetti che "gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, è salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, "sulla base di apposita richiesta".

Per l'avvocata ricorrente invece "all'atto della presentazione della "richiesta e conferma di iscrizione albo (ordinario) avvocati ... la sua pregressa condotta era irreprensibile (...) di guisa che il COA avrebbe dovuto provvedere "in automatico alla cancellazione del nominativo dall'Elenco speciale con contestuale trasferimento ed iscrizione nell'elenco ordinario".

Il passaggio da un albo speciale a quello ordinario avvocati non è automatico

La Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16740/2019 ritiene di dover disattendere il motivo sollevato dall'avvocata ricorrente poiché "Nell'ipotesi che il consiglio dell'Ordine, "accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti", non provveda all'iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda ("qualora il consiglio non abbia provveduto nel termine di trenta giorni…" ... l'interessato possa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni "presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo".

Ne consegue che, il passaggio dall'elenco speciale a quello ordinario non è frutto di un automatismo. Il comma 9, lettera d), dell'art. 17 della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede infatti che l'iscrizione all'albo ordinario da parte degli avvocati dipendenti di enti pubblici debba avvenire "sulla base di apposita richiesta", senza che assuma alcun rilievo il fatto che la cancellazione dall'albo speciale sia avvenuta a distanza di più di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

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