di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è onere del datore contestare l'insussistenza probatoria delle buste paga prodotte dal dipendente, per dimostrare il mancato godimento delle ferie. Queste le conclusioni a cui giungono gli Ermellini con la sentenza n.16656/2019 (sotto allegata), che confermano così la decisione del giudice di secondo grado, che aveva riconosciuto a un dipendente quasi 10.000 euro a titolo d'indennità per ferire non godute, nell'arco temporale di ben 13 anni di attività.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado accerta e riconosce a un dipendente il diritto alla corresponsione di Euro 9.984,32 a titolo d'indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività soppresse non goduti dal 5 febbraio 2001 e il 15 gennaio 2014, più interessi legali e rivalutazione monetaria. Per la Corte il dipendente ha fornito prova documentale e analitica delle buste paga, da cui ha desunto il fatto costitutivo della pretesa "dall'asserito svolgimento dell'ininterrotta prestazione lavorativa per tredici anni". Da qui "la conferma del mancato godimento del riposo retribuito nella misura contemplata dal contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda e, conseguentemente, la piena legittimità del diritto rivendicato" da parte del dipendente.
Ricorre in Cassazione la società datrice adducendo i seguenti motivi d'impugnazione:
- mancata produzione da parte del dipendente della prova "dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perché prestato nei giorni destinati a ferie, permessi o riposi" inerzia a cui si sarebbe quindi sostituito il giudice di merito desumendo l'esistenza di un fatto costitutivo, quando in realtà tali fatti avrebbero richiesto da produzione di prove specifiche;
- la relatività del valore probatorio delle buste paga su cui invece si è fondata la sentenza.
Al datore l'onere di contestare la rilevanza delle buste paga
La Cassazione con la sentenza n. 16656/2019, dopo aver analizzato i due motivi di ricorso avanzato dalla società datrice dichiara il ricorso inammissibile. Esaminando congiuntamente i due motivi del ricorso infatti per gli Ermellini"ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell'oggettiva insussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione delle tutele in materia di lavoro."
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Scarica pdf Cassazione lavoro n. 16656-2019• Foto: 123rf.com