di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento giuridico, l'estradizione trova una specifica disciplina nel codice penale e nel codice di procedura penale.
- Estradizione Italia nel codice penale
- Estradizione Italia nel codice di procedura penale
- Giurisprudenza italiana sull'estradizione
Estradizione Italia nel codice penale
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L'articolo 13 del codice penale, in particolare, dopo aver affermato che l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali, sancisce che la stessa non è ammessa se il fatto che forma oggetto della relativa domanda non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera (principio della doppia incriminazione).
Il codice penale prosegue poi affermando che l'estradizione può essere concessa od offerta anche per reati che non sono previsti nelle convenzioni internazionali, a meno che queste non ne facciano espresso divieto, e che l'estradizione del cittadino non è ammessa, a meno che le convenzioni internazionali non la consentano espressamente.
Estradizione Italia nel codice di procedura penale
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Nel codice di procedura penale, l'estradizione trova la sua disciplina negli articoli 730 seguenti, che fanno parte del titolo IV del libro undicesimo della parte seconda, rubricato "Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane".
Giurisprudenza italiana sull'estradizione
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In materia di estradizione, assumono poi particolare rilievo alcune sentenze della Corte di cassazione.
Ad esempio, la numero 15927/2013 della sesta sezione penale, che ha precisato che per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità non serve che lo schema della norma incriminatrice straniera trovi una corrispondenza esatta in una norma del nostro ordinamento, ma basta che il medesimo fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti anche se il titolo e il trattamento sanzionatorio sono differenti.
Merita inoltre di essere segnalata, tra le molteplici pronunce, anche la risalente sentenza numero 4298/1995, ove la Cassazione ha affermato che il principio della doppia incriminazione deve essere inteso nel senso che tra gli elementi oggetto di verifica non vanno ricomprese anche le condizioni di procedibilità (ad esempio la presenza della querela per un reato che in Italia è punibile solo se la stessa è stata sporta).
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