di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 27876/2019 (sotto allegata) torna a ribadire importanti principi in tema di circolazione stradale e investimento del pedone. Il conducente che investe un pedone che attraversa all'improvviso e fuori dalle strisce è sempre responsabile, anche in presenza di abbagliamento solare che, come noto, non integra il caso fortuito. Chi è alla guida e circoli su strada deve sempre tenere una condotta tale da garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti della stessa.
- La vicenda processuale
- Il ricorso in Cassazione
- Anche se il pedone è investito fuori dalle strisce l'abbagliamento del sole non scusa
La vicenda processuale
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Il Giudice di Pace di Enna dichiara di non doversi procedere nei confronti di una conducente automobilistica per il reato di lesioni colpose a danno di un pedone poiché questi ha rimesso la querela. Per quanto riguarda il secondo pedone invece si pronuncia per l'insussistenza del fatto.
I pedoni avrebbero infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e avrebbero iniziato l'attraversamento proprio mentre la vettura stava già sopraggiungendo "confidando nella decelerazione della stessa" come dichiarato dagli stessi. Gli agenti intervenuti riferivano inoltre problemi di abbagliamento solare. I pedoni inoltre sarebbero letteralmente "sbucati" da una fila di autovetture parcheggiate alla destra del senso di marcia della conducente.
Per l'accusa invece la donna al volante avrebbe violato l'art. 140 Cds: "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" perché non avrebbe tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada, urtando i due pedoni a cui soni state diagnosticate lesioni guaribili in più di 40 giorni.
Il ricorso in Cassazione
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Ricorre in Cassazione il secondo pedone lamentando in particolare la contraddittorietà della motivazione tenuto conto che l'"attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori dalle strisce pedonali, è un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e che l'abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma impone di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla circolazione o l'insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità". Tesi rafforzata dall'ammissione della propria distrazione da parte della conducente che risulta ancor di più ingiustificabile, visto che, per sua stessa ammissione, transita in quella strada tutti i giorni.
Anche se il pedone è investito fuori dalle strisce l'abbagliamento del sole non scusa
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La Cassazione con sentenza n. 27876/2019 accoglie il ricorso ritenendo che il giudice abbia erroneamente qualificato come caso fortuito l'abbagliamento solare che avrebbe impedito alla conducente dell'auto di vedere i pedoni. Il tutto in contrasto con principi ormai consolidati in giurisprudenza per i quali:
"Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del "neminem laedere", ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito".
"In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell'attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa."
"In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità."
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