Dott. Massimo Moriconi* - Con sentenza n. 13630/2019 pubblicata il 27.6.2019 (sotto allegata), il Tribunale di Roma ha affermato la necessaria e non delegabile, salvo giustificato motivo, presenza delle parti di persona (con esclusione delle persone giuridiche) nella mediazione obbligatoria e demandata (art. 5 d.lgs. commi 1 bis e 2).
La questione è di attualità in quanto la Corte di Cassazione con sentenza n. 8473/19 del 7.3.2019 aveva argomentato che "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile".
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La motivazione della sentenza del tribunale romano, pur pervenendo ad un opposto convincimento, trae spunto da talune considerazioni della Suprema Corte, in ordine alle quali esprime condivisione.
In particolare il giudice romano condivide il giudizio della S.C. sull'importanza strategica e decisiva della presenza della parte personalmente nel procedimento di mediazione.
Il giudice capitolino a questo proposito non manca di riportare le precise parole della Corte:
"un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali.
Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all' interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali"
Ed ancora:
.."come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"
La condivisione con la S.C. però si arresta qui.
Si chiede infatti il Tribunale di Roma se non vi sia una contraddizione nel ragionamento della Suprema Corte.
"Se si pone l'accento sulla centralità del contatto diretto e informale fra le parti, vera chiave di volta della possibilità di successo della mediazione (è questo che afferma la sentenza n. 8473/19 del 7.3.2019) e se si esalta la possibilità che con l'ausilio del mediatore possano essere ricostituiti i rapporti pregressi delle parti (è sempre la sentenza n. 8473/19 del 7.3.2019 ad affermarlo), come si può poi, solo perché nella legge non è stato espresso il divieto, convincentemente predicare che quello stesso legislatore abbia ammesso la valida assenza della parte personalmente?"
A tale domanda il giudice romano fornisce agevole risposta.
Se il motivo per il quale la S.C. ammette la delega è il fatto che non vi sia nel decreto legislativo 28/2010 un espresso divieto, allora come può, senza un vistoso salto logico, la stessa Corte affermare che:
- "deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e
- il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia"
In realtà neppure tali prescrizioni e contenuti sono ESPRESSE dalla legge.
Ne consegue che è dimostrato che non è necessaria un'espressa previsione legale per potersi affermare la sussistenza del divieto della delega a terzo soggetto dell'attività mediatoria, che la parte deve compiere personalmente.
* Dott. Massimo Moriconi, giudice del tribunale di Roma
Scarica pdf sentenza Trib. Roma n. 13630/2019
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