Per il Consiglio di Stato è legittimo chiedere una nuova correzione dei temi se la composizione della commissione non rispetta i criteri di cui all'art. 47 della L. n. 247/2012

di Lucia Izzo - L'art. 47 della Legge professionale forense (n. 247/2012) si occupa di disciplinare la composizione della commissione e delle eventuali sottocommissioni nominate in sede di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.


Qualora la nomina non avvenga tenendo conto dei criteri di composizione puntualmente indicati, l'operato della commissione/sottocommissione dovrà ritenersi viziato, compresa la parte inerente la correzione dei temi scritti da parte dei candidati che, pertanto, potranno legittimamente ottenere una rinnovazione della correzione da parte di una commissione regolarmente composta.


È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4378/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una candidata all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, difesa dall'avvocato Marco Petitta.


La vicenda

[Torna su]

La candidata aveva impugnato innanzi al T.A.R., chiedendone l'annullamento, il verbale della sottocommissione esaminatrice nella parte in cui aveva valutato come insufficienti due dei suoi elaborati, deducendo, in particolare, l'illegittimità della composizione della sottocommissione medesima.


Il Tribunale Amministrativo, respingendo il ricorso, aveva confermato la fungibilità dei componenti della commissione, principio che non trova invece accoglimento in sede di gravame.

Esame avvocato: la composizione della commissione

[Torna su]

La Quarta sezione, pronunciandosi sulla vicenda, richiama la previsione di cui all'art. 47 della L. n. 247/2012 che impone che le commissioni di esame siano composte da cinque membri effettivi e cinque supplenti.


Nel dettaglio tre effettivi e tre supplenti dovranno essere avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente saranno di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; infine, un effettivo e un supplente saranno professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.


Inoltre, si prevede che presso ogni sede di corte d'appello sia nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione predetta oppure, ove il numero dei candidati lo richieda, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

Commissione esame avvocato: addio fungibilità

[Torna su]

Proprio in relazione alla tematica della composizione delle commissioni durante l'esame di avvocato, si segnala il recente intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ordinanza n. 18/2018) secondo cui deve ritenersi ormai abolito il c.d. principio di "fungibilità" dei membri delle commissioni previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 22, comma 5, del regio decreto legge n. 1578/1933.


Secondo i giudici amministrativi, infatti, l'art. 47 della L. n. 247/2012, non essendo ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della medesima legge, è immediatamente applicabile, "con la conseguenza che deve ritenersi venuto meno il principio della fungibilità dei membri delle commissioni giudicatrici previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 22, comma 5, del regio decreto legge n. 1578/1933".

Ciò comporta che, in assenza di commissari facenti parte di ognuna delle categorie professionali elencate dal menzionato art. 47, dovrà ritenersi viziato l'operato delle commissioni nominate in occasione dell'esame di abilitazione alla professione forense, le quali abbiano proceduto all'elaborazione dei sottocriteri, alla correzione dei temi scritti, oltre che alla celebrazione dell'esame orale.

Sì alla rivalutazione delle prove scritte se non è rispettata la composizione della sottocommissione

[Torna su]

Si tratta di un principio che il Consiglio di Stato ritiene, ratione temporis, pienamente applicabile ai fatti di causa e di conseguenza, stante l'immediata applicabilità dell'art. 47 l. n. 247/2012, nel caso di specie avrebbe dovuto essere rispettata nella composizione delle sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte.


Invece, dagli atti depositato in giudizio emerge che nella sottocommissione che ha corretto gli elaborati scritti dell'appellante mancava la componente del professore universitario.


In conclusione, poiché la sottocommissione non è stata costituita alla stregua del criterio di composizione di cui all'art. 47 cit, il Consiglio di Stato ritiene di dover accogliere l'appello disponendo che gli elaborati della candidata vengano nuovamente corretti da una sottocommissione esaminatrice regolarmente composta, che stabilirà opportune misure per assicurare il rispetto della regola dell'anonimato.


Si ringrazia l'avv. Marco Petitta per la cortese segnalazione

Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 4378/2019

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: