Il nuovo codice della crisi fa scattare benefici processuali, tributari e penali per l'imprenditore che denuncia tempestivamente le proprie difficoltà

di Valeria Zeppilli - Gli imprenditori che denunciano in maniera spontanea e tempestiva all'Ocri il proprio stato di difficoltà sono oggi premiati in virtù delle previsioni del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo numero 14/2009 (articoli 24 e 25).

In particolare, per chi comunica subito all'Organismo di composizione della crisi d'impresa di trovarsi in difficoltà, sono previsti dei benefici di carattere processuale, tributario e penale.

Vediamoli insieme.

Più tempo per il concordato preventivo

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Sul versante processuale, l'imprenditore che denuncia il proprio stato di difficoltà può beneficiare di una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti doppia rispetto a quella che può essere ordinariamente concessa.

Il nuovo codice prevede poi l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella dell'imprenditore se il professionista incaricato attesta che con la proposta del debitore si possono soddisfare i creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Vantaggi tributari

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Gli imprenditori che denunciano il proprio stato di difficoltà possono poi godere di una serie di benefici fiscali rilevanti.

Innanzitutto, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti alla misura legale.

Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un certo termine sono invece ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo che sia stata presentata l'istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa o dopo la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Infine, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi nell'eventuale successiva procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Benefici penali

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Infine, sono previsti dei benefici sul versante penale, relativi ai reati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.

Il codice prevede infatti la non punibilità di chi ha presentato tempestivamente l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa o la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza se il danno cagionato è di speciale tenuità e se in conseguenza della precedente istanza o domanda viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Se invece non risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda è prevista la riduzione della pena fino alla metà quando il valore dell'attivo inventariato od offerto ai creditori, alla data in cui viene aperta la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dei debiti chirografari e il danno cagionato non supera i due milioni di euro.

Quando l'iniziativa dell'imprenditore è tempestiva

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Resta da precisare che l'iniziativa del debitore alla base di tutti i predetti benefici può dirsi tempestiva se la domanda di accesso a una delle procedure previste dal nuovo codice dell'insolvenza è presentata nel termine di sei mesi o l'istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa è presentata nel termine di tre mesi, in entrambi i casi decorrenti da quando si verifica, alternativamente:

l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari a più della metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

il superamento, nell'ultimo bilancio approvato o per oltre tre mesi, degli indicatori della crisi elaborati ai sensi del nuovo codice.

Scarica pdf d.lgs. n. 14/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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