di Annamaria Villafrate - Il decreto crescita prevede, tra le tante misure contemplate per rilanciare l'economia del paese, la possibilità, per il contribuente che effettua opere di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, di optare per lo sconto immediato, in sostituzione della detrazione fiscale. Optando per lo sconto il fornitore potrà beneficiare di un credito di imposta da ripartire in 5 anni in quote identiche, che a sua volta potrà cedere ai propri fornitori, ad eccezione di banche e intermediari finanziari. Una norma che, così come congegnata, non è sfuggita all'attenzione dell'Antitrust, visto che sconti così elevati, che partono da un minimo del 50%, non sono alla portata di tutti. Solo le grandi imprese possono concederli, a tutto danno delle attività di piccole e medie dimensioni.
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Ecobonus: detrazione o sconto
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A partire dal primo luglio chi sosterrà spese rientranti nei benefici previsti dall'Ecobonus o del Sismabonus potrà optare per una delle due opzioni previste dall'art. 10 del decreto crescita. Vediamo, quindi, cosa prevede questo articolo, che si è già attirato le critiche dell'antitrust.
Interventi di efficientamento energetico
In sostanza la norma prevede che "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo", ovvero l'art 14 decreto legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013 "il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo." Non è finita qui, la norma prevede infatti anche che "Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."
Misure antisismiche
Stessa possibilità, anche per chi rende più sicuri gli edifici grazie ad interventi di natura antisismica. Il comma 2 dell'art 10 prevede infatti che "Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo" ovvero l'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 "il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. (…). Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."
Serve il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Il comma 3 dell'art 10 conferisce l'incarico al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un provvedimento contenente le modalità con cui dare attuazione al meccanismo previsto dall'art 10, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione che il committente dovrà effettuare d'intesa con il fornitore.
Le spese interessate dalla norma
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Si ricorda brevemente che tra le spese interessate dall'art. 10 che prevede la possibilità di optare dello sconto immediato sul prezzo, in sostituzione della detrazione fiscale Irpef, ci sono quelle sostenute per:
- l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e condizionatori, che beneficiano del bonus nella misura del 50%;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, per i quali è invece previsto un bonus del 65%;
- i lavori effettuati su abitazioni e immobili destinati allo svolgimento di attività produttive finalizzati a ridurre il rischio sismico con detrazioni che partono da un minimo del 50% a salire in base alla tipologia delle opere effettuate e alla percentuale di riduzione del rischio.
Detrazioni che aumentano percentualmente se gli interventi vengono eseguiti negli edifici condominiali.
Le critiche dell'Antitrust
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A una prima occhiata l'art 10 non presenta particolari insidie. La possibilità per il contribuente di poter ottenere uno sconto secco al momento dell'acquisto sicuramente rappresenta un incentivo interessante per chi ha intenzione di rendere più sicura la propria abitazione o luogo di lavoro. Non è dello stesso avviso l'Antitrust, che a pag. 19 del Bollettino del 1 luglio 2019 (sotto allegato) mette in evidenza le storture dell'art. 10, che a suo dire, è destinato a favorire solo le imprese di grandi dimensioni e a a creare di conseguenza restrizioni della concorrenza a tutto danno delle piccole e medie impresa.
"Ed infatti il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico introdotto dal Decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda," prosegue il Garante della concorrenza "si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d'imposta."
Scarica pdf Bollettino agcm n. 26 - 1 luglio 2019