Per la giurisprudenza il precetto è atto avente natura sostanziale, non invalido in assenza di procura al difensore che potrà essere rilasciata in momento successivo

di Lucia Izzo - Il precetto notificato in assenza del conferimento di procura all'avvocato da parte del creditore è valido oppure no? Cosa accade, in sostanza, se il debitore esecutato si oppone al precetto ritenendo sussistente un difetto di forma in quanto nel precetto è presente la sola firma del legale?


La giurisprudenza in materia è copiosa, ma sostanzialmente uniforme, dimostrando quanto spesso sorgano incertezze in ordine a questo questo aspetto procedurale.

Precetto: cosa dice il codice di rito

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Il codice di procedura civile, all'art. 480, reca la disciplina del precetto, descritto come "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni" salva l'autorizzazione immediata a procedere a esecuzione da parte del giudice, "con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata". Ancora, è la stessa norma a precisare il contenuto del precetto.


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Titoli esecutivi sono, a norma dell'art. 474 c.p.c.: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.


In sostanza, il creditore in possesso di uno di tali documenti che accerta il suo diritto potrà dare inizio all'esecuzione forzata nei confronti del debitore che dovrà essere preceduta dal precetto, ovvero l'intimazione di pagamento formale che andrà notificata a quest'ultimo. Dalla notifica al debitore, si avranno 90 giorni di tempo per iniziare l'esecuzione o, in mancanza, il precetto diverrà inefficace.

Precetto e assistenza dell'avvocato

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L'art. 480 c.p.c., al comma 4, stabilisce che il precetto dovrà essere sottoscritto dal creditore istante personalmente oppure dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi.


Dalla norma si deduce, dunque, che la parte non è obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza del professionista, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore.


Il precetto, infatti, viene ritenuto dalla giurisprudenza un atto avente natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 25002/2008) e privo del contenuto di domanda giudiziale (Cass. 3998/2006).


Solitamente, quando si avvale dell'assistenza del professionista, è l'avvocato a richiedere all'assistito il rilascio della procura che riporta sul precetto stesso. Qual è la sorte del precetto, invece, qualora l'avvocato non provveda a farsi rilasciare la procura?

Precetto senza procura, si può?

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Proprio in virtù delle considerazioni sovra esposte circa la natura dell'atto di precetto, la prevalente opinione dottrinale e giurisprudenziale ritiene che mantenga la sua validità il precetto sottoscritto dall'avvocato, non munito di procura.


La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8213/2012) ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".

Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.


Sulla base di tale principio, il Tribunale di Napoli (sent. n. 12051/2014) ha concluso che all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge.

Precetto senza procura: "sanatoria" in sede di opposizione

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Non trattandosi di atto processuale, dunque, si ritiene che la procura ben possa essere rilasciata in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di "sanatoria" potrà intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale, in tal caso obbligatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore. Lo conferma la Cassazione, sent. n. 10497/2006, come richiamata da un recente provvedimento del Tribunale di Bari (sent. n. 3194/2018).

Si afferma che "l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene".

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza si è innestata la recente sentenza del Tribunale di Latina, n. 13976/2019, che ribadisce che il precetto è un atto di parte "stragiudiziale", non introduttivo di un giudizio, che dunque può essere validamente sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore.

Si ritiene, dunque, irrilevante la mancanza di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto; in precetto, invece, resta valido qualora il titolare del diritto conferisca la procura al legale dopo la notifica.

Il giudice conclude sostenendo che la nullità del precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore dell'istante potrà essere sanata dalla valida procura conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.


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