di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione il giudice non può invitare un genitore a seguire un percorso terapeutico per recuperare il rapporto con il figlio minore, perché in realtà l'invito ne condiziona la volontà. In questo modo viene lesa la sua libertà di autodeterminarsi, per cui il provvedimento si pone in contrasto con gli artt. 13 e 32 della Costituzione che tutelano rispettivamente la libertà personale e quella di prendere decisioni sulla propria salute. Questo il contenuto dell'ordinanza n. 18222/2019 del 7 giugno 2019 (sotto allegata).
La vicenda processuale
La Corte d'appello conferma con decreto il provvedimento del Tribunale, che ha prescritto alla signora M.P in causa con l'ex marito B.G per l'affidamento della figlia minore, d'intraprendere un percorso terapeutico per superare le difficoltà relative all'espletamento del ruolo genitoriale.
La Corte d'Appello precisa che il percorso psicologico non è un obbligo, ma un invito rivolto al genitore, che nasce dalla necessità di conciliare due opposti interessi, ovvero quello del soggetto di autodeterminarsi nelle proprie scelte e quello a una sana crescita del minore.
Il giudice di secondo grado ha altresì confermato l'assistenza domiciliare della minore da parte dei servizi sociali e la presa in carico della stessa dal servizio di neuropsichiatria infantile per darle uno spazio di ascolto in cui verificare un possibile riavvicinamento con il padre. Il tutto nell'interesse della minore, che ha diritto a una crescita sana, se la decisione del giudice è fondata su valutazione di esperti.
Ricorre in Cassazione la madre lamentando come in realtà il provvedimento del tribunale non contenga un invito ma un obbligo a iniziare un percorso terapeutico, e contestando l'adozione delle misure tese a riavvicinare la figlia al padre anche attraverso l'assistenza domiciliare degli assistenti sociali in sua assenza.
Il percorso psicologico per un genitore anche se non obbligatorio ne condiziona la volontà
La Cassazione con ordinanza n. 18222/2019 accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo. Per quanto riguarda il provvedimento del tribunale gli Ermellini ritengono l'indicazione di un percorso terapeutico individuale a un genitore accompagnato da uno di coppia, per sostenere la genitorialità, anche se non vincolante, rappresenta un condizionamento che si pone in contrasto "con gli art. 13 e 32, comma 2 Cost. Atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione."
Sulla questione del percorso di riavvicinamento della minore al padre invece la Cassazione si pronuncia per la sua inammissibilità perché finalizzate in realtà a ottenere un nuovo riesame nel merito della vicenda e perché le valutazioni del giudice di secondo grado si basano su pareri di esperti che la madre non ha mai contestato.
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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 18222-2019