di Valeria Zeppilli - La libertà sindacale è la libertà dei lavoratori di associarsi o non associarsi a un'organizzazione sindacale e di esercitare o meno i diritti e le attività che ne derivano.
Indice:
- La libertà sindacale nella Costituzione
- Diritto di associazione e di attività sindacale
- Libertà sindacale negativa
- Libertà sindacale e divieto di discriminazioni
- I sindacati di comodo
La libertà sindacale nella Costituzione
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La libertà sindacale trova il suo principale riconoscimento nella Costituzione, in particolare nel primo comma dell'articolo 39, il quale sancisce letteralmente che "L'organizzazione sindacale è libera".
Si tratta di una sorta di specificazione della più generale libertà di associazione riconosciuta dall'articolo 18 della Costituzione.
Diritto di associazione e di attività sindacale
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Oltre che nella Costituzione, la libertà sindacale è sancita, e regolata, anche da specifiche disposizioni di legge, in particolare dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto dei lavoratori.
Volendo esaminare tutte tali norme, partiamo dalla prima, ovverosia dall'articolo 14, il quale decreta il diritto di associazione e di attività sindacale affermando che a tutti i lavoratori deve essere garantito, all'interno dei luoghi di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.
Libertà sindacale negativa
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Quando si parla di libertà sindacale, si fa di norma riferimento anche alla libertà sindacale negativa, che è la libertà di non aderire ad alcuna associazione sindacale.
Essa si ricava, implicitamente, dall'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori che sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che questi aderisca o non aderisca a un'associazione sindacale o cessi di farne parte.
Libertà sindacale e divieto di discriminazioni
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Sempre il predetto articolo pone poi il divieto di licenziare un lavoratore o discriminarlo nell'assegnazione di una qualifica o una mansione, nei trasferimenti o nei provvedimenti disciplinari o recargli in altro modo pregiudizio in ragione della sua affiliazione o attività sindacale o della sua partecipazione a uno sciopero.
Qualsiasi atto o fatto in tal modo discriminatorio, secondo quanto sancito dallo Statuto dei lavoratori, deve ritenersi nullo.
Inoltre, è vietato concedere trattamenti economici di maggior favore a coloro che aderiscono o non aderiscono a un sindacato o a un certo sindacato. Se il giudice accerta che è stata attuata una discriminazione di tal genere, condanna il datore di lavoro a pagare una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore che ha illegittimamente corrisposto nel periodo massimo di un anno. Tale somma è poi devoluta a favore del fondo adeguamento pensioni.
I sindacati di comodo
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Le norme dello Statuto dei lavoratori che tutelano e disciplinano la libertà sindacale (positiva o negativa) si concludono con una previsione, posta dall'articolo 17, che sancisce il divieto di istituire i sindacati di comodo, anche chiamati, in gergo, sindacati gialli.
Si tratta, in sostanza, di quelle associazioni sindacali di lavoratori che sono costituite o sostenute, con mezzi finanziari o in altro modo, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni.
Se il giudice accerta che un sindacato è un sindacato di comodo, in ogni caso, non può scioglierlo ma può solo inibire il comportamento del datore di lavoro, interdicendo la sua azione di sostegno all'associazione dei lavoratori.
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