di Redazione - Una delle figure cruciali del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale figura deve essere, a seconda dei casi, eletta o designata, in ogni luogo di lavoro, al fine di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la nomina
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Ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori in tutte le aziende o unità produttive. In quelle che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante è eletto di norma dai lavoratori stessi al loro interno, mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato (sempre dai lavoratori) nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (o in assenza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno).
Il numero degli RLS varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive. La soglia minima è di un RLS fino a 200 lavoratori; nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, gli RLS devono essere tre, mentre in quelle con più di 1.000 dipendenti devono essere sei.
I compiti del RLS
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A tale soggetto, tra i vari compiti, gli è affidato quello, cruciale, di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Deve inoltre, formulare osservazioni, fare proposte, partecipare alle riunioni periodiche, avvertire dei rischi individuati nel corso della propria attività.
La formazione del RLS
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Il RLS deve sottoporsi a un percorso di formazione, dedicato in primo luogo ai rischi che possono esistere nei suoi ambiti di riferimento, così che egli disponga di tutte le competenze relative alla prevenzione dei rischi stessi.
È durante la contrattazione collettiva nazionale che vengono definiti i contenuti, la durata e le modalità di questa formazione, rispettando i principi giuridici nazionali e comunitari e la legislazione speciale riguardante la sicurezza sul lavoro. I corsi devono durare almeno 32 ore, 12 delle quali dedicate ai rischi presenti nell'unità produttiva e alle misure di prevenzione da adottare. Al termine dei corsi deve essere effettuata una verifica di apprendimento.
Anche il rappresentante dei lavoratori deve eseguire un aggiornamento costante, di almeno 4 ore all'anno, per le aziende con meno di 50 lavoratori, e di almeno 8 ore all'anno per le aziende con più di 50 lavoratori.
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