Il Tribunale di Latina ha disposto una nuova liquidazione del patrimonio che, con la collaborazione di avvocati e liquidatori, permette una più serena gestione dei debiti

Avv. Cira di Feo* - Tra i provvedimenti più recenti della giurisprudenza di merito, vale la pena segnalare la recente ordinanza numero 261/2019 del Tribunale di Latina (qui sotto allegata).

La vicenda

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Alla base della pronuncia vi era la richiesta di due coniugi, impossibilitati a far fronte ai propri debiti, a causa della perdita del lavoro di uno dei due e di una serie di eventi a loro non imputabili.

Il marito e la moglie, con l'ausilio dei legali Andrea Galli e Giuseppe Valenti, presentavano istanze separate dinanzi l'Occ di Lenola, che nominava come liquidatore l'avvocato Cira Di Feo. Il liquidatore verificava come l'unico immobile fosse in comproprietà, vari finanziamenti fossero stati sottoscritti in comune o con l'indicazione di uno come garante dell'altro e, pertanto, riuniva le procedure determinando un unico protocollo di procedura di liquidazione.

In fase di liquidazione veniva redatta la relazione congiunta, a sezioni separate, tenendo conto delle singole masse debitorie, sia separatamente che congiuntamente.

Del resto, procedere a due liquidazioni per importi divisi e quote immobiliari divise, specie in sede giudiziale, non avrebbe avuto senso, e non avrebbe tenuto conto del principio dell'economia processuale.

Riunione delle istanze di accesso alla liquidazione

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A supporto di tale ultimo assunto, è utile riportare un estratto della relazione della liquidatrice:

"Allo stato dei fatti:

- rilevando il rapporto di coniugio tra i ricorrenti

- ricadendo l'unico bene di proprietà dei coniugi nel regime della comunione dei beni

-considerando che finanziamenti e prestiti sono stati richiesti ed ottenuti per finalità relative alle esigenze del nucleo familiare

-considerando l'interconnessione delle posizioni debitorie, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti, il gestore/liquidatore incaricato ritiene di dover procedere alla riunione delle procedure distintamente depositate, allo scopo di trattare le medesime come procedura di sovraindebitamento familiare.

A sostegno di quanto assunto, si osserva che, per condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale (Tribunale di Mantova 22 Gennaio 2018, Tribunale di Pescara 3 Novembre 2017, Tribunale di Bergamo 26 Settembre 2018), la normativa vigente non esclude che il gestore e l'organo giudicante possano procedere alla riunione delle istanze di accesso alla procedura di cui alla legge 3.2012, anche in relazione alla liquidazione del patrimonio

, che diversamente avverrebbe pro quota, relativamente alla singola quota di proprietà, determinando problematiche di natura operativa per l'OCC e per l'organo giudicante.

Inoltre, considerando che la finalità della procedura liquidatoria è l'esdebitazione dei soggetti indebitati, ben si comprende come la riunione delle procedure assolva alla funzione di assicurare l'economia processuale e il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei creditori da un lato e del debitore dall'altro.

E infatti per tali ragioni il capo II, del Codice della Insolvenza, decreto legislativo n. 14 del 2019, sezione I, di prossima entrata in vigore, disciplina espressamente le procedure familiari di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, l'art. 65 definisce l'ambito di applicazione delle medesime, mentre l'art. 66 definisce le procedure di sovraindebitamento familiare come quelle che possono essere presentate dai membri della stessa famiglia con un unico progetto di risoluzione della crisi, quando sussista la convivenza e l'origine comune delle posizioni".

Debitori esdebitati

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Riunite le procedure, anche alla luce di quanto appena visto, il Tribunale di Latina dichiarava quindi aperta la liquidazione e sospendeva le procedure esecutive pendenti o avviande, riconoscendo un reddito minimo mensile per la famiglia e autorizzandola a rimanere dell'immobile fino a completamento delle operazioni di liquidazione e trasferimento.

Ancora una volta, è stato emesso un provvedimento innovativo generato dalla collaborazione tra legali e gestori/liquidatori che hanno saputo vedere oltre.

I debitori grazie alla procedura saranno esdebitati e potranno ripartire senza debiti. Inoltre, dall'entrata in vigore del decreto 14.2019 potranno discendere, forse, ulteriori vantaggi per chi accede all'istituto della liquidazione del patrimonio.

*Responsabile scientifico della LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.r.l., Mediatore dell'organismo di mediazione CONCILIANDO MED e Formatore dell'Ente di formazione CONCILIANDO FORM
Scarica pdf ordinanza Tribunale di Latina n. 261/2019

Foto: 123rf.com
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