di Lucia Izzo - Si allargano le ipotesi di illecito disciplinare previste nei confronti di magistrati e P.M., ma anche le maglie del c.d. whistleblowing: la pratica di segnalare gli illeciti che, in Italia, consente ai pubblici dipendenti, nell'interesse della P.A., di segnalare all'ANAC o di denunciare all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, potrebbe presto approdare anche nelle cancellerie e nelle aule giudiziarie.
- Riforma giustizia, in arrivo in Cdm
- Illeciti disciplinari: nuove ipotesi per magistrati e P.M.
- Avvocato whistleblower: potrà segnalare illeciti in anonimo
Riforma giustizia, in arrivo in Cdm
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E il whistleblower, colui a cui è consentito segnalare gli illeciti di magistrati e personale amministrativo, sarà uno dei loro interlocutori per eccellenza: l'avvocato. È quanto prevede la bozza di disegno di legge delega elaborata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e che presto potrebbe essere presentata al in Consiglio dei ministri.
Si tratta di un testo complesso, che va a toccare diversi importanti argomenti: CSM, processo civile e penale, sono solo alcune tematiche coinvolte nel d.d.l., nel quale spicca un corposo capitolo dedicato agli illeciti disciplinari.
Illeciti disciplinari: nuove ipotesi per magistrati e P.M.
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In particolare, come anticipa il Sole24Ore, si assiste a un incremento delle ipotesi di illecito disciplinare nei confronti di giudici e P.M. che rischieranno sanzioni, ad esempio, in caso di mancato rispetto dei tempi d'indagine e di esame dei fascicoli, ma anche in relazione ai termini nella durata dei processi, nonché per indecisione tra esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.
Maggiori sanzioni, stante la maggiore responsabilità, potranno scattare anche nei confronti dei capi degli uffici che omettono di attivarti tempestivamente per segnalare situazioni che possono comprometterne l'efficienza.
Sanzioni disciplinari per magistrati "ritardatari" e capi d'ufficio
Il testo prevede una responsabilità disciplinare del magistrato che non adotta misure efficaci per consentire la definizione dei processi civili a lui assegnati, in relazione ai fascicoli di cui è stato primo assegnatario e che sono ancora pendenti a suo carico, allo scadere di determinati termini: ovvero entro quattro anni nel giudizio di primo grado, tre anni in appello, e due anni in Cassazione decorrenti dall'assegnazione. Non scatta una responsabilità, dunque, qualora l'arretrato sia stato "ereditato".
Ma non sarà solo il singolo giudice a rischiare la sanzione disciplinare, poiché il testo mira anche a responsabilizzare maggiormente i capi degli uffici giudiziari a cui appartiene il magistrato: costoro avranno l'onere di segnalarne la condotta al titolare dell'azione disciplinare, oppure, in caso contrario, saranno a loro volta ritenuti responsabili.
Nel dettaglio, il d.d.l. prevede che il "buon" dirigente, al quale spetta innanzitutto organizzare in modo efficiente l'ufficio, non potrà limitarsi a segnalare le criticità nella gestione del lavoro da parte dei magistrati che a quell'ufficio sono addetti, ma dovrà dimostrare di aver adottato ogni iniziativa utile al superamento delle predette criticità. Si richiede, dunque, uno sforzo maggiore del mero richiamo nei confronti del magistrato gravemente ritardatario, da realizzarsi attraverso concrete iniziative destinate a rimuovere le difficoltà creatisi.
La responsabilità disciplinare nei confronti dei P.M. indecisi
Anche i Pubblici Ministeri non sfuggono a nuove ipotesi di illecito disciplinare che, in particolare, potranno sopravvenire per mancanze e inerzia durante la fase delle indagini preliminari. Il d.d.l. prevede che, in caso di mancato avviso di chiusura delle indagini o di richiesta di archiviazione, il P.M. sarà, non solo, disciplinarmente responsabile, ma tenuto altresì alla discovery degli atti d'indagine.
L'illecito disciplinare scatterà anche nei confronti del P.M. che omette di esercitare l'azione penale, dopo l'avviso di deposito, e neppure dispone l'archiviazione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dall'indagato.
L'introduzione della riabilitazione
Per bilanciare l'introduzione di nuove sanzioni, la bozza prevede che i magistrati colpiti da ammonimento o censura possano beneficiare della "riabilitazione", istituto sinora inedito in tale ambito.
Nel dettaglio, il magistrato "ammonito" potrà ottenere la riabilitazione a seguito della prima valutazione positiva di professionalità dopo la sanzione e dopo la seconda valutazione in caso di censura.
Avvocato whistleblower: potrà segnalare illeciti in anonimo
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Particolare interesse suscita la previsione che mira a rendere gli avvocati dei "controllori" delle condotte illecite o irregolari di magistrati e personale amministrativo.
Rafforzando l'istituto della segnalazione di condotte illecite, come modificato dalla legge Severino, gli avvocati sarebbero dunque legittimati a segnalare in anonimo le situazioni di illegalità (penali, disciplinari e contabili) relative alla condotta dei magistrati, ma anche di funzionari di cancelleria e personale UNEP.
L'istituto del whistleblowing, sinora costruito e riservato solo alla figura del dipendente pubblico, si andrebbe così ad arricchire di nuovi soggetti attivi. In realtà, la bozza del ministero prevede un'area di azione nettamente più ampia in relazione a tale sistema di segnalazione da parte degli avvocati: oltre agli illeciti, infatti, questi ultimi potranno evidenziare anche l'esercizio non indipendente della funzione da parte dei magistrati o comportamenti contrari agli obblighi e oneri collegati all'esercizio della funzione
In quest'ultimo caso, stante la poco chiara rilevanza disciplinare, le segnalazioni giungeranno al solo capo dell'ufficio che, valutatane la fondatezza, trasmetterà gli esiti dell'accertamento compiuto al Consiglio Giudiziario.
Il diritto di tribuna
Ancora, per premiare la trasparenza, l'imparzialità e l'efficienza del comparto giustizia, la riforma prevede altresì una sorta di "diritto di tribuna" nei confronti degli avvocati: nel dettaglio, si andrebbe a riconoscere a tutti i componenti del Consiglio estranei alla magistratura il diritto di assistere alla seduta anche qualora vi sia, all'ordine del giorno, la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità del magistrato.
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