Per la Cassazione le condizioni di grave indigenza in cui è venuta a trovarsi la ex a causa dell'omesso versamento di quanto dovuto giustificano l'esemplare pena di giustizia

di Lucia Izzo - Rischia la pena di giustizia di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, c.p. l'ex coniuge che non versa integralmente il mantenimento dovuto all'altro, facendogli mancare i mezzi di sussistenza e riducendolo progressivamente in uno stato di grave indigenza.


Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 30184/2019 (qui sotto allegata) confermando la condanna ex art. 570, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata.

La vicenda

Nel dettaglio, l'uomo aveva versato in cinque anni e mezzo poco più di un terzo del mantenimento dovuto alla ex che si era poi ritrovata in una situazione di assoluta precarietà e indigenza, anche a causa della chiusura, per mancanza di fondi, della sua agenzia immobiliare.


Le doglianze in Cassazione si risolvono in un nulla di fatto posto che, come sottolineano gli Ermellini, mirano a introdurre, in assenza di qualsivoglia eccezione di travisamento probatorio, una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso delle fasi di merito, non consentita in sede di legittimità.

Reato se il coniuge omette di versare integralmente il mantenimento all'ex

Nel dettaglio, le rimostranze dell'uomo non si confrontano con il ragionamento giustificativo svolto dalla sentenza impugnata che aveva sottolineato come, a causa del parziale versamento del mantenimento, la signora si era venuta a trovare progressivamente in una situazione di assoluta precarietà.


"Totale degrado e abbandono", "stato di crisi totale sotto il profilo economico", riduzione alla "fame", sono solo alcuni dei passaggi salienti, valorizzati dai giudici d'appello, delle deposizioni dei due figli dell'imputato e della persona offesa e della sorella di quest'ultima.


Il prevenuto, evidenzia la Cassazione, non risulta aver mai sollecitato la modifica della misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico di cui il Tribunale aveva confermato l'entità al tempo stabilita con provvedimento presidenziale, in ragione degli accertati "plurimi interessi professionali ed imprenditoriali" dell'odierno ricorrente.


Per questo risultano irrilevanti le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'uomo, in quanto ritenuto implausibile che il prevenuto potesse sostenere spese elevate per i dipendenti del proprio studio professionale senza praticamente incassare alcunché. Infatti, anche dopo la separazione, l'uomo aveva continuato a svolgere la propria attività di geometra, ricevendo incarichi remunerativi, come pure quella di imprenditore edile, collaborando inoltre con l'agenzia di intermediazione immobiliare della nuova compagna.


Ciò, secondo i giudici, dimostra l'inesistenza di una situazione di incapacità di adempiere, che, per consolidata e sempre valida giurisprudenza, onde rivestire portata scriminante, deve essere assoluta e adeguatamente provata.

Scarica pdf Cass., VI pen., sent. n. 30184/2019

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