di Annamaria Villafrate - Con la nuova legge Codice Rosso è stato introdotto nell'ordinamento anche il reato di sfregio. Analizziamo in dettaglio la previsione normativa, descrivendo le modifiche che l'introduzione di questa nuova figura di reato apporta al codice penale e alle norme dell'ordinamento penitenziario.
Il nuovo reato di sfregio
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Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati avvenuta il 3 aprile 2019, il disegno di legge n. 1200 contenente le "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" è stato approvato in via definitiva dal Senato ed è dunque legge dello Stato.
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Una delle disposizioni che desta maggiore interesse è sicuramente quella che introduce nel nostro ordinamento il reato di sfregio. E' l'art. 12 a disciplinare questo illecito penale, che oltre a modificare il codice penale introducendo appunto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, va a modificare anche l'art. 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975. Ma andiamo per ordine.
L'art. 583-quinquies
In base a quanto previsto dall'art. 12 del disegno di legge, dopo l'art. 583-quater del codice penale viene introdotto il nuovo art. 583-quinquies, che disciplina appunto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Questo il tenore della norma: "1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno."
Come cambia il codice penale
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L'articolo 12 del ddl n. 1200 prevede inoltre, nei commi seguenti, tutta una serie di modifiche al codice penale conseguenti all'introduzione di questa nuova figura di reato.
Nel dettaglio:
- all'articolo 576, comma 1, numero 5, del codice penale, dopo la parola 572 viene inserita la seguente: 583-quinquies. In questo modo viene prevista l'aggravante dell'ergastolo se il reato di omicidio è commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti" tra i quali viene ricompreso quindi il reato di sfregio.
- abrogato invece il n. 4 dell'art. 583, comma 2 c.p, che prevede la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso come un'aggravante del reato di lesioni, proprio perché in virtù dell'art 12 del ddl n. 1200 questa condotta acquista una propria autonomia giuridica, divenendo una fattispecie autonoma di reato.
- al reato di sfregio vengono altresì applicate le circostanze aggravanti previste dall'art. 585 comma 1 attraverso l'aggiunta dell'art. 583-quinquies dopo il 583 bis. In questo modo in caso di reato di sfregio "la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite."
L'art 576 c.p, come già visto, è quello che prevede la pena dell'ergastolo se il reato viene commesso in presenza di una delle circostanze aggravanti ivi contemplate, mentre il 577 c.p. è quello che al punto 1 prevede l'aggravante del reato se commesso, tra l'altro, in danno del "1. coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione."
Come cambia l'ordinamento penitenziario
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Le modifiche introdotte a seguito dell'introduzione del reato di sfregio coinvolgono, infine, anche la legge n. 354/1975 attraverso l'introduzione dell'art. 583 quinques c.p ai commi 1 quater e 1 quinques all'art. 4 bis:
- la prima disposizione, ovvero il comma 1 quater, prevede la concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione "solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge;
- la seconda invece, ossia il comma 1 quinques prevede la concessione dei benefici suddetti anche a chi si è macchiato del reato di sfregio. Il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza in questi casi però, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 bis, valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge."
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