di Lucia Izzo - Il cittadino presso la cui abitazione è disposto un sopralluogo per riscontrare irregolarità edilizie, ha un interesse qualificato a conoscere integralmente gli atti di iniziativa e di preiniziativa quali denunce, segnalazioni o esposti, indipendentemente dall'esito della verifica.
Ciò in quanto il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di "denunce segrete" e la tutela della riservatezza non può spingersi fino al punto di includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi
Lo ha chiarito il T.A.R. Liguria, prima sezione, nella sentenza n. 510/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un cittadino presso la cui abitazione era stato eseguito un sopralluogo da parte del personale del Comune, senza che fossero riscontrate irregolarità edilizie.
- Il caso
- Abusivismo edilizio e accesso agli esposti
- L'autore dell'esposto ha diritto all'anonimato?
- Abusivismo edilizio: niente "denunce segrete"
Il caso
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L'interessato, avendo informalmente appreso che l'attività di controllo era scaturita da un esposto di privati, presentava istanza al Comune chiedendo l'ostensione di tale atto e degli eventuali allegati.
Istanza respinta dall'amministrazione secondo la quale "l'esposto svolge un ruolo meramente sollecitatorio rispetto ad una funzione" che la pubblica amministrazione "deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private".
Nella motivazione del diniego, il Comune richiama un "costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Civica Avvocatura, secondo il quale gli esposti in materia di abusivismo edilizio non sarebbero ostensibili" e rileva che l'acquisizione dell'esposto non sarebbe giustificata neppure dalla pendenza di una causa civile con il condominio, attesa la sufficienza del verbale di sopralluogo ad attestare la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile.
L'interessato ha dunque impugnato il diniego di accesso innanzi al T.A.R. che ritiene l'amministrazione abbia sbagliato a non consentire al cittadino di accedere all'esposto con il nome del denunciante.
Abusivismo edilizio e accesso agli esposti
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Il T.A.R. evidenzia come la questione inerente alla sussistenza di un diritto di accesso agli esposti in materia di abusivismo edilizio (e, più in generale, agli atti di impulso che abbiano dato origine a verifiche, ispezioni o altri procedimenti di accertamento di illeciti a carico di privati) abbia dato luogo a soluzioni giurisprudenziali non univoche.
Secondo un primo orientamento, il diniego di accesso a tali atti è legittimo in quanto non incide sul diritto di difesa del soggetto che, a fronte dell'intervenuta notifica del verbale conclusivo dell'attività ispettiva, non avrebbe alcun interesse a conoscere il nome dell'autore dell'esposto (cfr., fra le ultime, T.A.R. Emilia Romagna, n. 772/2018).
Tale conclusione appare condivisibile laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell'autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, n. 5779/2014).
L'autore dell'esposto ha diritto all'anonimato?
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Tuttavia, al di fuori di tali particolari ipotesi, precisa il giudice amministrato, la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico e i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione si frappone, infatti, a una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo.
Occorre anche considerare che, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione, l'esposto costituisce un presupposto dell'attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo di un atto uscito dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell'amministrazione.
Per tali ragioni, la presentazione di un esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e all'Amministrazione competente all'avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di "denunciati" (cfr. Cons. Stato, n. 3601/2007).
Abusivismo edilizio: niente "denunce segrete"
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Il Tribunale Amministrativo ritiene di dover condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di "denunce segrete".
Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti.
Pertanto, ritenuto fondato il ricorso, il T.A.R. dispone l'annullamento del gravato provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso documentale, ordinando contestualmente al Comune di esibire al ricorrente, mediante estrazione di copia, l'esposto che ha dato origine al menzionato sopralluogo presso il suo immobile e la documentazione ad esso eventualmente allegata.
Scarica pdf T.A.R. Genova, sent. n. 510/2019• Foto: 123rf.com