di Valeria Zeppilli - Il medico risponde penalmente del decesso del paziente ogniqualvolta agisce con negligenza, imprudenza e imperizia e conduce in maniera superficiale l'iter diagnostico.
Di conseguenza, la responsabilità penale per omicidio colposo va dichiarata anche quando il sanitario ometta di accertare in via preventiva la presenza di focolai endometriosici a livello del douglas e, per tale ragione, sottoponga una paziente a una terapia operatoria laparoscopica invece che laparotomica.
La vicenda
Una simile condotta è l'oggetto della recente sentenza numero 30627/2019 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), che, interpellata dai medici condannati in sede di merito, ha confermato la penale responsabilità, per le predette ragioni, dei due sanitari.
I medici, nel caso di specie, erano stati condannati anche per aver cagionato delle lesioni alla donna, per aver eseguito il controllo laparoscopico successivo all'intervento chirurgico praticato in maniera superficiale, nonostante i riscontri operatori, e per non aver diagnosticato una lesione presente nella paziente.
Più precisamente, alla base della condanna per omicidio colposo vi era il decesso causato dallo shock settico, in anemia e insufficienza circolatoria da peritonite stercoracea conseguente a lesione iatrogena del retto, determinata dall'intervento chirurgico praticato dai due medici dopo aver diagnosticato un utero fibromatoso.
Le motivazioni della sentenza di merito
Dinanzi a tale quadro, come accennato, il tentativo dei medici di veder ribaltata la propria sorte per intervento della Corte di cassazione è risultato vano.
I giudici del merito, infatti, avevano affermato la penale responsabilità dei due sanitari sulla base dei dati acquisiti nel corso del contraddittorio dibattimentale dopo averli "sinergicamente vagliati".
La motivazione alla base del loro convincimento è stata sviluppata in maniera coerente, senza fratture logiche e nel rispetto degli insegnamenti della Corte di cassazione in materia di responsabilità medica.
Per tutte tali ragioni, le loro conclusioni non possono che essere confermate.
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Scarica pdf sentenza Cassazione numero 30627/2019