di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 4927/2019 (sotto allegata) chiarisce che la sospensione feriale dei termini, contemplata dalla legge n. 742/1969, è applicabile anche quando la parte proponga, prima del giudizio, istanza di mediazione, quando prevista come obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Conclusa la mediazione, il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art 1137 c.c. per impugnare una delibera condominiale, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, inizia a decorrere per intero.
La vicenda processuale
Prima di avanzare domanda giudiziale la proprietaria di una unità all'interno di uno stabile condominiale, avvia procedimento di mediazione comunicandolo debitamente al Condominio convenuto. Fallito il tentativo di mediazione con deposito di verbale con esito negativo, con atto di citazione notifica al condominio convenuto l'impugnazione di due delibere assembleari ritenendole affette da nullità e annullabilità. Per dette ragioni chiede la pronuncia dichiarativa di nullità e annullabilità di entrambe, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Il Condominio costituito eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva chiedendo l'accertamento della decadenza per violazione dell'art. 1137 c.c. e nel merito l'infondatezza della domanda contestando ogni motivo di impugnazione. Per il Condominio l'impugnazione è tardiva perché al procedimento di mediazione obbligatoria prevista dal dlgs. 4 marzo 2010, n. 28 non è applicabile la sospensione feriale. In particolare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del dlgs. 28/2010 "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale", e che "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Non solo, per il Condominio: "il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. (trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti) non sarebbe stato in ogni caso rispettato in quanto la proposizione dell'istanza determinerebbe una sospensione di detto termine e non un'interruzione con la conseguenza che, a seguito del deposito del verbale negativo di mediazione (nel caso di specie il 10/11/2016), il termine per impugnare è ripreso a decorrere per i giorni rimanenti e l'attore avrebbe notificato tardivamente la citazione."
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il Giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni e alla data stabilita per le stesse trattiene la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle relative repliche.
Sospensione feriale anche in caso di mediazione obbligatoria
Sull'eccezione sollevata dal Condominio il Tribunale di Roma nella sentenza n. 4927/2019 si pronuncia negativamente, ritenendola infondata. Per il giudice di merito la sospensione feriale si applica anche quando la parte proponga, prima del giudizio, procedimento di mediazione obbligatoria. Il giudice che deve quindi valutare se il termine di decadenza si è consumato prima di avviare il procedimento di mediazione "deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale." La Corte Costituzionale inoltre, nella sentenza n. 49/1990 chiarisce che la sospensione feriale è applicabile anche ai termini di impugnazione delle delibere assembleari, come previsto dall'art 1137 c.c.
Come spiega nella motivazione il Tribunale, poiché "l'attrice ha impugnato la delibera del 20 luglio 2016 depositando presso l'organismo di mediazione la relativa istanza in data 16 settembre 2016 (comunicata in pari data al Condominio convenuto e dalla quale va scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale), ne consegue la tempestività dell'impugnazione."
Infondata altresì l'eccezione secondo la quale la proposizione della domanda di mediazione determinerebbe la sospensione del termine e non l'interruzione, così come emerge dalla lettura degli art 5 e 8 del dlgs n. 28/2010. La domanda di mediazione infatti "produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed "impedisce" la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13) ... Nel caso di specie la mediazione si è conclusa con verbale di esito negativo in data 10 novembre 2016 e l'atto di citazione è stato notificato al condominio in data 23 novembre 2016 con la conseguenza che l'impugnazione è da considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 1137 c.c."
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