di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, come chiarito nella sentenza penale n. 31981/2019 (sotto allegata), è stalking diretto far circolare il cane all'interno degli spazi comuni del condominio, se finalizzato a spaventare le bambine di una coppia di coniugi, solo per costringerli a cambiare casa. Non convince la tesi delle imputate, ben consapevoli del disagio che tale condotta provocava nelle minori, a cui venivano anche indirizzati insulti e minacce.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello conferma la sentenza del Gup con cui è stata dichiarata la responsabilità penale di due imputate, responsabili di aver cagionato a due coniugi e alle loro figlie minori un perdurante stato d'ansia. In accoglimento dell'appello delle parti civili la Corte condanna inoltre le donne pagamento di una provvisionale. Ricorrono in Cassazione le due imputate affidandosi ai seguenti motivi:
- erra la Corte nella valutazione delle prove, visto che le relazioni mediche che attestano lo stato d'ansia delle figlie risalgono al 2010, mentre i fatti oggetto del giudizio devono inquadrarsi nel 2012;
- erronea anche l'applicazione degli artt. 595 e 609 c.p.p da parte del giudice di secondo grado, che condannato le parti al pagamento di una provvisionale anche se l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Integra reato di stalking usare il cane per spaventare due bambine
La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 31981/2019 dichiara entrambi i ricorsi della imputate inammissibili. Dalla documentazione medica prodotta in atti è stato dimostrato lo stato d'ansia delle minori. Non solo, nel contestare la collocazione temporale delle relazioni mediche prodotte le parti non hanno specificato quali documenti non fossero ricollegabili ai fatti di causa.
Inammissibile inoltre il rilievo sulla incompatibilità delle condotte delle imputate con l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie penale contestata, di cui all'art. 612 c.p, che richiede il dolo generico "che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice".
I giudici di merito hanno evidenziato come "le imputate di certo avevano la consapevolezza dell'idoneità dei loro comportamenti a ingenerare gli eventi propri del reato contestato, anche tenuto conto del lungo arco temporale in cui le condotte moleste e minacciose sono state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al 23 luglio 2013), delle modalità e della gravità delle stesse, sintomatiche di una aggressività tutta finalizzata a realizzare l'intento di far cambiare casa alle persone offese."
Per la corte è importante valutare, ai fini del cambiamento delle abitudini di vita delle vittime di questo reato, non solo la quantità dei mutamenti intervenuti, ma anche il significato qualitativo e le conseguenze emotive della costrizione subita sulle abitudini di vita.
Nel corso dei giudizi di merito è emerso che le donne non solo lasciavano circolare cane di proprietà nelle aree condominiali, consapevoli dei disagi che tale pratica arrecava alle minori, ma le stesse minacciavano e insultavano sia le bambine che i genitori delle stesse, a seguito delle quali manifestavano un grave turbamento psichico che rappresenta l'evento del reato richiesto dalla fattispecie di reato di atti persecutori.
Non regge quindi la difesa delle donne, che mira a far passare la condotta di stalking come una forma indiretta di stalking. I comportamenti delle donne erano infatti "diretti" chiaramente a spaventare le figlie dei coniugi e per questo da condannare.
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