La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 29350/2006) ha stabilito che nelle intercettazioni, le frasi criptiche o incomplete fanno prova anche se oscure. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che è compito della magistratura ordinaria verificare se il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo da ricostruire senza margini di dubbio il contenuto, il significato complessivo dei colloqui. La Corte ha però precisato che nel caso in cui, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio, per la non sicura decifrabilità del contenuto, per l'incompletezza dei colloqui o per altre ragioni, venissero a mancare dei requisiti, non si avrebbe mai una automatica trasformazione dell'intercettazione da prova a indizio e che, dunque, anche un'intercettazione poco chiara rimane una prova che dovrà però essere supportata da ulteriori elementi di conferma che possano eliminare u ragionevoli dubbi esistenti. Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di due contrabbandieri condannati, in sede di appello, sulla base delle intercettazioni ambientali. In particolare il Palazzaccio ha precisato che in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni è esclusiva dei giudici di merito e quindi insindacabile in Cassazione.
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