Avv. Matteo Iacovelli - Il caso in esame riguarda un debitore che scopriva tramite il datore di lavoro di essere destinatario di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art 72 bis D.P.R n. 602/73.
La vicenda
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L'Agenzia delle entrate Riscossione notificava via Pec al datore di lavoro l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi con il quale pignorava tutte le somme dovute a qualunque titolo da quest'ultimo al debitore esecutato.
L'opposizione si fondava sul difetto di notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento presso terzi, e conseguente inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. che deve essere fatta dall'Ufficiale Giudiziario nei confronti del debitore esecutato, al quale, l'Agenzia delle entrate Riscossione replicava evidenziando di aver provveduto alla relativa notifica tramite una agenzia di posta privata.
Si eccepiva, inoltre, l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento notificato via Pec al Terzo debitore per l'incertezza in ordine alla paternità, integrità e immodificabilità del medesimo atto. Per la precisione, si contestava all'Agenzia di riscossione di aver notificato al Terzo debitore l'atto di pignoramento privo di firma digitale o attestazione di conformità (necessarie rispettivamente in caso di documento informatico o copia informatica), quindi, come un normale file "PDF" privo di alcun valore legale.
Gli interessi di mora
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Il debitore si opponeva, altresì, all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art 72 bis D.P.R n. 602/73 con il quale l'Agente di riscossione agiva nei confronti dello stesso per il pagamento di "tributi/entrate, oltre interessi di mora e oneri di riscossione".
Una causale così generica da prestare il fianco all'opposizione sul presupposto del difetto di motivazione dell'atto di pignoramento invocando l'omessa indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi con indicazione del tasso e decorrenza.
Il Giudice dell'esecuzione (v. provvedimento Trib. Foggia sotto allegato) concordando con la difesa dell'opponente e aderendo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 15554/17; 24993/16; 10481/18) ha ritenuto la nullità per difetto di motivazione dell'atto di pignoramento nella parte relativa all'indicazione degli interessi, precisando che manca tanto l'indicazione dei criteri attraverso i quali l'Ufficio ha determinato gli interessi richiesti quanto il relativo procedimento di calcolo.
Ciò comporta la nullità dell'atto di pignoramento perché non consente al debitore di controllare l'esattezza degli interessi applicati.
Gli atti esattoriali dell'Agente di riscossione devono indicare i criteri e il procedimento di calcolo degli interessi richiesti.
La notifica tramite posta privata
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Altra chiave di lettura della vicenda sarebbe potuta emergere dall'esame dell'eccezione di inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento sollevata sotto il profilo dell'asserita notifica dell'atto al debitore esecutato tramite posta privata.
La relativa notifica, infatti, sarebbe stata demandata ad una agenzia di posta privata sprovvista - all'epoca dei fatti - della necessaria licenza per la notifica degli atti giudiziari. Pertanto, in assenza delle licenze individuali, la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta privata deve ritenersi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria (Corte di Cassazione S.U. n. 13452/2017; Cass. Civ. ord. n. 21884 del 7.9.2018).
Argomentazione non condivisa dal Giudice che ha ritenuto "la infondatezza dei motivi di opposizione relativa alla nullità della notifica… in ogni caso, per intervenuto raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.)".
Conclusioni
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Le argomentazioni utilizzate dal Giudice a sostegno del provvedimento di sospensione del pignoramento mobiliare se, da un lato, palesano la consapevolezza della giurisprudenza di merito maturata in ordine al principio di chiarezza e motivazione che deve caratterizzare gli atti esattoriali dell'Agenzia di riscossione, dall'altro, scontano la scarsa sensibilità giuridica verso la tecnologia informatica e l'(ab)uso del principio del raggiungimento dello scopo per neutralizzare motivi di opposizione apparentemente irrilevanti ma di valore risolutivo stante la loro evidente natura assorbente e prevalente.
Avv. Matteo Iacovelli
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Scarica pdf Trib. Foggia 1245/2018• Foto: 123rf.com