di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Bari nella sentenza n. 3252/2019 (sotto allegata) considera non proporzionata la misura del licenziamento irrogata nei confronti di un dipendente che si allontana dal posto di lavoro, senza registrare l'assenza. Applicabile in questi casi la tutela dell'art 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede, il luogo della reintegra del posto di lavoro, la tutela indennitaria forte. I fatti sono stati documentati da un utente di Facebook, intento a fare la spesa al mercato, che dopo aver fatto una foto all'auto aziendale, ha pubblicato un post in cui commenta negativamente la presenza di un lavoratore a fare acquisti invece che sul posto di lavoro. A Facebook insomma non si sfugge.
La vicenda processuale
Un dipendente si oppone all'ordinanza di rigetto con cui il Tribunale ha respinto l'impugnazione del suo licenziamento, per le ragioni che si vanno a illustrare.
- Violazione dell'art. 7 L. 300/1970, poiché i fatti oggetto di sanzione gli sono stati contestati solo in forma orale,.
- Mancata corrispondenza tra la contestazione ed i motivi posti a base del recesso datoriale" in violazione anche del diritto di difesa del dipendente.
- Inapplicabilità, stante la natura privatistica del rapporto di lavoro, di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, che detta norme "in tema di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente."
- Autorizzazione concessa al dipendente dal Responsabile del Comprensorio a sospendere la propria attività lavorativa per 30 minuti.
- Necessità di valutare i fatti oggetto di contestazione alla luce del fatto che il lavoratore ha rispettato l'arco temporale di lavoro assegnato, considerato che il giorno prima ha lavorato per 11 ore continuative.
- Assenza di sanzioni disciplinari durante lo svolgimento di tutto il rapporto di lavoro.
- Erronea qualificazione dell'assenza di 30 minuti come "atti dolosi con danno per l'azienda", mancando l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 25 del C.C.N.L. e il danno patrimoniale.
- Errata definizione di alterazione dei sistemi aziendali di controllo di presenza, potendo al limite parlarsi di abbandono ingiustificato dal posto di lavoro, che potrebbe legittimare, tuttalpiù sanzioni di natura conservativa.
Osservazioni alla luce delle quali il dipendente formula tutta una serie di domande fondate su quanto sancito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Conclusa la prova testimoniale il giudice emette sentenza.
Indennità per il dipendente che va al mercato senza registrare l'assenza dal lavoro
Questi i punti attraverso i quali si è snodato il processo decisionale del Tribunale di Bari nella sentenza n. 3252-2019 del 10 luglio.
Respinto il rilievo sulla contestazione orale, essendo intervenuta regolarmente e in forma scritta, così come la lamentata violazione del diritto di difesa del dipendente. "E' infatti provato che tutte le circostanze poi confluite nella lettera di recesso avevano già formato oggetto di discussione (e di parziale ammissione da (...) nel colloquio intercorso."
"Ad ogni modo, la fiducia del datore di lavoro può essere scossa anche da una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali."
Nel momento in cui poi si discute dell'allontanamento ingiustificato dal servizio con l'utilizzo di mezzi aziendale per acquistare beni alimentari, occorre comprendere se tale condotta è legittima o meno. Ora, per come si sono svolti i fatti tale attività è da ritenersi non consentita, visto che non è stata autorizzata e non è emersa dal foglio di presenza. Da qui la configurazione del dolo richiesto dall'art 25 del C.C.N.L degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale e idraulico agraria.
Per quanto attiene al danno lamentato dal datore è indubbia la sussistenza di quello all'immagine (anche se non in misura da legittimare il licenziamento) stante il potere diffusivo di Facebook, frequentato da numerosissimi utenti, su cui sono apparsi i commenti negativi relativi alla condotta del dipendente, beccato a fare la spesa nel mercato rionale.
Il rilievo mosso dal dipendente sull'applicabilità del dlgs 165/2001 è da ritenersi errato, stante la natura pubblica e gli scopi pubblici dell'attività svolta dal datore, anche se, non registrare la propria assenza non è equiparabile alla condotta di chi passa il badge dei colleghi o altera i sistemi di rilevazione.
"In definitiva, l'assenza di precedenti situazioni dotate di rilievo disciplinare, il comportamento collaborativo tenuto dall'opponente in tutto il corso del procedimento (e del processo, come manifestato dalla costante disponibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia), il ridotto arco temporale in cui il si è intrattenuto nel mercato rionale, il rispetto dei limiti massimi di tempo prescritti dal (...) ed, infine, le incontestate condizioni lavorative insite nella ripresa del servizio alle ore 6 del mattino, dopo un precedente turno protrattosi sino alle 21.30, sono tutti elementi che depongono nel senso che il licenziamento deve ritenersi sproporzionato."
Il Tribunale ha quindi considerato l'art 18 dello statuto dei lavoratori, alla luce del quale deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro e l'Agenzia resistente condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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